Se il datore di lavoro non ha versato i contributi, il lavoratore deve segnalarlo all’INPS prima che scatti la prescrizione: entro cinque anni l’Istituto può recuperarli dal datore e il termine sale a dieci anni se c’è la denuncia del lavoratore (art. 3, comma 9, L. 335/1995). Se i contributi sono già prescritti restano la rendita vitalizia (art. 13 L. 1338/1962) e il risarcimento del danno (art. 2116 c.c.).
Questa guida spiega come accorgersi dei buchi contributivi, cosa succede alle prestazioni, come fare la denuncia e quali rimedi ci sono quando è passato troppo tempo.
In breve
- I contributi per la pensione si prescrivono in cinque anni; il termine è di dieci anni quando il lavoratore o i suoi superstiti presentano denuncia (art. 3, comma 9, L. 335/1995).
- Per il principio di automaticità le prestazioni spettano anche se il datore non ha versato i contributi dovuti (art. 2116 c.c.), ma per la pensione solo nei limiti dei contributi non prescritti.
- Per i contributi prescritti si può chiedere all’INPS la rendita vitalizia, pagando la riserva matematica (art. 13 L. 1338/1962).
- Il lavoratore danneggiato può chiedere al datore il risarcimento del danno pensionistico (art. 2116, secondo comma, c.c.).
Come si scopre che il datore non ha versato i contributi?
Lo strumento principale è l’estratto conto contributivo, consultabile nell’area personale MyINPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Conviene confrontarlo con le buste paga e con il contratto: per ogni periodo devono risultare le settimane lavorate e retribuzioni coerenti con quelle reali.
I segnali tipici sono periodi mancanti, settimane parziali in un rapporto a tempo pieno, retribuzioni imponibili più basse di quelle in busta paga. Le buste paga riportano anche la quota di contributi trattenuta al dipendente: se il datore l’ha trattenuta senza versarla, la violazione è più grave. Chi lavora senza contratto deve prima far emergere il rapporto, come spiega la guida sul lavoro in nero; chi è inquadrato come autonomo ma lavora da dipendente può partire dalla guida sulla falsa partita IVA.
Si perde la pensione o la disoccupazione?
Il codice civile stabilisce il principio di automaticità delle prestazioni: le prestazioni previdenziali spettano anche quando il datore non ha versato regolarmente i contributi dovuti (art. 2116, primo comma, c.c.). Per molte prestazioni di breve periodo il principio opera in modo ampio.
Per la pensione e le prestazioni collegate (anche l’assegno ordinario di invalidità), invece, l’automaticità copre solo i contributi non ancora prescritti. Per questo il fattore tempo è decisivo: finché i contributi possono essere recuperati, l’INPS li accredita e li chiede al datore; una volta prescritti non possono più essere versati, nemmeno se il datore volesse pagarli.
Come si denunciano i contributi mancanti?
- Raccogliere i documenti: contratto, buste paga, CU, comunicazioni di assunzione, estratto conto con i periodi mancanti evidenziati.
- Chiedere chiarimenti al datore per iscritto: a volte si tratta di errori di trasmissione delle denunce mensili, che possono essere corretti.
- Presentare la segnalazione all’INPS, online o tramite patronato, indicando periodi e retribuzioni. La denuncia del lavoratore porta a dieci anni il termine di prescrizione.
- Chiedere l’intervento dell’Ispettorato del lavoro, che può svolgere un accertamento in azienda.
- Agire davanti al giudice del lavoro se il datore contesta il rapporto o la retribuzione: la sentenza che accerta il rapporto vale anche per la regolarizzazione contributiva.
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti è reato quando supera 10.000 euro l’anno; sotto questa soglia è punito con una sanzione amministrativa, e il datore non è punibile se paga entro tre mesi dalla contestazione (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983).
E se i contributi sono già prescritti?
Restano due rimedi. Il primo è la rendita vitalizia: il datore che non ha versato i contributi prescritti può chiedere all’INPS di costituire una rendita pari alla pensione corrispondente, pagando la riserva matematica calcolata con tariffe ministeriali. Se il datore non lo fa, può chiederla il lavoratore al suo posto, con diritto al risarcimento del danno; dopo la prescrizione può farlo anche a proprie spese (art. 13 L. 1338/1962). Serve una prova scritta dell’esistenza del rapporto, mentre durata e retribuzione si possono dimostrare anche con altri mezzi (Corte costituzionale, sentenza n. 568/1989).
Il secondo è il risarcimento del danno: il datore risponde del danno che deriva al lavoratore dalla mancata o ridotta prestazione (art. 2116, secondo comma, c.c.). Il danno può consistere nella pensione persa o ridotta, oppure nel costo della rendita vitalizia sostenuto dal lavoratore. Anche queste azioni hanno termini di prescrizione, che vanno valutati sul caso concreto.
Se il datore è fallito o insolvente, i contributi INPS non sono coperti dal Fondo di garanzia, che riguarda TFR e ultime retribuzioni (vedi la guida su TFR e stipendi non pagati); il credito contributivo dell’INPS si insinua però nella procedura.
Domande frequenti
Posso versare io i contributi che il datore non ha pagato?
Finché non sono prescritti, li deve versare il datore e l’INPS li recupera da lui. Dopo la prescrizione il lavoratore può chiedere la rendita vitalizia pagandone il costo, e poi chiederne il rimborso al datore come danno.
Ho lavorato con contratto ma l’estratto conto è vuoto: cosa faccio?
Conviene presentare subito la segnalazione all’INPS con buste paga e contratto. Spesso si tratta di denunce non trasmesse, che l’INPS contesta al datore.
Mi pagavano parte dello stipendio fuori busta: si può recuperare?
Sì, se si prova la retribuzione reale: con le differenze retributive si possono chiedere anche i contributi sulla parte non dichiarata. Lo stesso vale per gli straordinari non pagati.
Ogni posizione contributiva va ricostruita periodo per periodo, con attenzione alle date di prescrizione. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo studio dalla pagina sedi e contatti.



