TFR e stipendi non pagati: come recuperarli, termini e Fondo INPS

Come recuperare TFR, stipendi e straordinari non pagati: diffida, Ispettorato, decreto ingiuntivo, Fondo di garanzia INPS e prescrizione in cinque anni.

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TFR e stipendi non pagati: come recuperarli, termini e Fondo INPS

Se il datore di lavoro non paga il TFR o gli stipendi, il lavoratore può recuperarli con una diffida scritta, poi con un decreto ingiuntivo del giudice del lavoro e, se l’azienda è insolvente, chiedendoli al Fondo di garanzia dell’INPS, che copre il TFR e le ultime tre mensilità. Il diritto si prescrive in cinque anni: c’è tempo, ma aspettare non conviene.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che il datore accantona ogni anno e che spetta al dipendente quando il rapporto finisce, per qualsiasi motivo. Vediamo quando va pagato, cosa fare se non arriva, come funzionano decreto ingiuntivo e Fondo di garanzia e come si recuperano stipendi e straordinari.

In breve

  • Il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato ed è pari, per ogni anno di servizio, alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata ogni anno (art. 2120 c.c.).
  • Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto (art. 2948, n. 5, c.c.); una diffida scritta interrompe la prescrizione.
  • Per TFR e stipendi non pagati si può chiedere un decreto ingiuntivo al giudice del lavoro, usando buste paga e prospetto del TFR come prova scritta.
  • Se il datore è insolvente, paga il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS (art. 2 L. 297/1982), che per legge deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta.

Quando deve essere pagato il TFR?

Il TFR matura anno per anno ma diventa esigibile alla cessazione del rapporto. La legge non fissa un termine preciso: spesso lo fanno i contratti collettivi, lasciando al datore il tempo per i conteggi finali; in mancanza, il lavoratore può chiederlo subito.

L’importo si calcola sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.), rivalutata al 31 dicembre di ogni anno con un tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dei prezzi accertato dall’ISTAT. Il TFR ha una tassazione separata. La parte destinata a un fondo pensione la paga il fondo; se il datore non l’ha versata ed è insolvente, l’INPS garantisce anche quella.

Cosa fare se il TFR non arriva?

Conviene procedere con ordine:

  1. Controllare i documenti: ultima busta paga, prospetto di liquidazione del TFR, lettera di dimissioni o di licenziamento.
  2. Inviare una diffida con raccomandata o PEC, fissando un termine per pagare: vale come messa in mora e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.). Come impostarla è spiegato nella guida al recupero crediti.
  3. Rivolgersi all’Ispettorato territoriale del lavoro: se durante l’accertamento emerge il debito, l’ispettore può notificare al datore una diffida accertativa (art. 12 D.Lgs. 124/2004).
  4. Agire in giudizio con un ricorso per decreto ingiuntivo o con una causa ordinaria davanti al giudice del lavoro.
  5. Chiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS se il datore risulta insolvente.

Contro la diffida accertativa il datore ha 30 giorni per chiedere una conciliazione o fare ricorso; se non lo fa, o se la conciliazione non riesce o il ricorso è respinto, il provvedimento acquista efficacia di titolo esecutivo, cioè consente il pignoramento senza una causa.

Come funziona il decreto ingiuntivo per il TFR?

Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento che il giudice emette senza sentire prima il datore, sulla base di una prova scritta del credito, di solito buste paga e prospetto di liquidazione. Il ricorso si deposita al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui è sorto il rapporto o in cui si trova la sede presso cui si lavorava (art. 413 c.p.c.): per chi ha lavorato a Palermo è il Tribunale di Palermo, per l’area di Mussomeli quello di Caltanissetta.

Se il credito risulta da documenti sottoscritti dal datore, il giudice può rendere il decreto subito esecutivo (art. 642 c.p.c.). Il datore ha 40 giorni dalla notifica per fare opposizione; altrimenti il decreto diventa definitivo e si può procedere al pignoramento di conti e beni dell’azienda. Tempi e regole dell’opposizione sono nella guida al decreto ingiuntivo.

Se l’azienda è fallita o insolvente paga l’INPS?

Sì, attraverso il Fondo di garanzia per il TFR, istituito presso l’INPS dall’art. 2 della legge 297/1982. Le condizioni cambiano a seconda della situazione dell’azienda:

  • Datore soggetto a procedura concorsuale: nella liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) il credito va prima ammesso allo stato passivo, e la domanda all’INPS si presenta trascorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo o dopo la sentenza sulle eventuali opposizioni; nel concordato preventivo, dopo l’omologazione.
  • Datore non soggetto a procedure concorsuali, per esempio un’impresa sotto le soglie di legge: bisogna prima tentare un pignoramento e dimostrare che i beni del datore sono insufficienti, in tutto o in parte.

La domanda si presenta all’INPS online o tramite patronato, e per legge il Fondo deve pagare entro 60 giorni dalla richiesta. Lo stesso Fondo copre anche le ultime tre mensilità di retribuzione non pagate, se rientrano nei dodici mesi che precedono la domanda di apertura della procedura o l’avvio dell’esecuzione, entro limiti di importo (art. 2 D.Lgs. 80/1992): per queste il diritto alla prestazione si prescrive in un anno, quindi conviene muoversi presto.

E se non sono stati pagati stipendi o straordinari?

Per le retribuzioni arretrate valgono gli stessi rimedi: mensilità, tredicesima, straordinari e ferie non pagati si chiedono con la diffida, con l’intervento dell’Ispettorato e con il decreto ingiuntivo basato sulle buste paga; per i crediti di lavoro spettano anche interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto (art. 429, terzo comma, c.p.c.). Poiché dal 2018 lo stipendio va pagato con strumenti tracciabili, anche l’estratto conto aiuta a provare cosa manca.

Per gli straordinari il discorso è più delicato: se non compaiono in busta paga, spetta al lavoratore provare le ore lavorate in più, con testimoni, messaggi, registri delle presenze, e di solito serve una causa ordinaria. Chi ha lavorato senza contratto trova indicazioni nella guida sul lavoro in nero.

Entro quanto tempo si prescrivono TFR e stipendi?

La prescrizione è l’estinzione di un diritto che non viene esercitato per il tempo fissato dalla legge: una volta maturata, il datore può rifiutarsi di pagare. Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto (art. 2948, n. 5, c.c.). Anche stipendi e straordinari si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.) e, per la Cassazione, nel lavoro privato a tempo indeterminato il termine decorre dalla fine del rapporto, perché dopo le riforme del 2012 e del 2015 il posto non è più pienamente stabile.

Il termine si interrompe con qualsiasi atto scritto che valga come messa in mora, come la diffida inviata con raccomandata o PEC, e da quel momento riparte da capo: per questo conviene conservare le ricevute di ogni richiesta.

Domande frequenti

Se mi sono dimesso ho comunque diritto al TFR?

Sì. Il TFR spetta in ogni caso di cessazione del rapporto, comprese le dimissioni volontarie e il licenziamento disciplinare. Se vi siete dimessi perché gli stipendi non arrivavano, le dimissioni possono essere per giusta causa e dare diritto anche alla NASpI.

Il datore può pagare il TFR a rate?

Solo se il lavoratore è d’accordo. L’accordo va messo per iscritto, con le date delle rate e la clausola che, se una rata salta, si può agire subito per l’intero importo.

Cosa succede al TFR se l’azienda chiude?

Il credito resta dovuto anche se l’attività cessa. Se l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, si chiede l’ammissione al passivo e poi il Fondo di garanzia; il credito per TFR è privilegiato, cioè pagato prima di molti altri.

Se il vostro TFR o i vostri stipendi non sono stati pagati, potete chiedere una valutazione allo Studio, che si occupa di diritto del lavoro nelle sedi di Palermo e Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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