Ci si può dimettere per giusta causa quando il datore di lavoro tiene un comportamento così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto: per esempio se non paga lo stipendio, se il lavoratore subisce mobbing o viene demansionato. In questi casi le dimissioni hanno effetto immediato, senza preavviso, e danno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, a differenza delle normali dimissioni volontarie.
È però una scelta da ponderare: la giusta causa va dimostrata e, se viene contestata, può essere necessario farla accertare dal giudice. Vediamo quando è possibile, come si presentano le dimissioni, cosa succede con il preavviso e come si chiede la NASpI.
In breve
- Ci si può dimettere per giusta causa quando il datore commette un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto (art. 2119 c.c.), per esempio se non paga gli stipendi.
- Le dimissioni per giusta causa non richiedono il preavviso e, nei rapporti a tempo indeterminato, danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
- Danno diritto alla NASpI (art. 3 D.Lgs. 22/2015), da chiedere all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
- Si presentano con la procedura telematica del Ministero del lavoro; chi smette di andare al lavoro senza giustificazione rischia invece le dimissioni per fatti concludenti, senza NASpI.
Quando c’è una giusta causa di dimissioni?
La nozione è la stessa del licenziamento ed è fissata dall’art. 2119 del codice civile: un fatto che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La legge non contiene un elenco; sono stati la giurisprudenza e le indicazioni dell’INPS a individuare i casi più ricorrenti:
- Stipendi non pagati o pagati con ritardi gravi e ripetuti;
- Contributi non versati all’INPS;
- Mobbing, cioè condotte vessatorie sistematiche da parte del datore di lavoro, dei superiori o dei colleghi;
- Demansionamento, cioè l’assegnazione a mansioni inferiori fuori dai casi consentiti dall’art. 2103 c.c.;
- Molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro;
- Comportamenti ingiuriosi del superiore gerarchico;
- Trasferimento ingiustificato ad altra sede, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- Peggioramento sostanziale delle condizioni di lavoro dopo la cessione dell’azienda.
Conta anche la tempestività: le dimissioni vanno date in un tempo ragionevolmente vicino ai fatti. Per le condotte che si protraggono, come il mancato pagamento degli stipendi, la valutazione è più elastica, ma aspettare a lungo può far pensare che la situazione fosse in fondo tollerabile.
Come si presentano le dimissioni per giusta causa?
Si usa la stessa procedura telematica del Ministero del lavoro prevista per tutte le dimissioni (art. 26 del D.Lgs. 151/2015), da soli con SPID o CIE oppure tramite un patronato o un sindacato, scegliendo nel modulo la tipologia «dimissioni per giusta causa». Revoca, casi esclusi e convalida per i genitori sono spiegati nella guida alle dimissioni volontarie.
È buona regola far precedere le dimissioni da una diffida scritta al datore di lavoro, che descriva i fatti, per esempio le mensilità non pagate, e chieda di porvi rimedio. Serve a fissare le prove e sarà utile sia con l’INPS sia in un eventuale giudizio.
Un’avvertenza: non smettete semplicemente di presentarvi al lavoro. Dopo il Collegato lavoro (legge 203/2024), un’assenza ingiustificata oltre il termine del contratto collettivo o, in mancanza, oltre 15 giorni, che il datore comunica all’Ispettorato del lavoro, può chiudere il rapporto come se vi foste dimessi volontariamente, quindi senza NASpI. Come funziona e come ci si difende è spiegato nella guida alle dimissioni per fatti concludenti.
Serve il preavviso?
No. Proprio perché il rapporto non può proseguire, chi si dimette per giusta causa non deve dare il preavviso. Anzi, secondo l’art. 2119 c.c., il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo. Nei contratti a termine, la giusta causa consente di lasciare il lavoro prima della scadenza.
A questa somma si aggiungono le normali spettanze di fine rapporto: TFR, ratei di tredicesima ed eventuali altre mensilità, ferie e permessi non goduti, oltre agli stipendi arretrati, su cui maturano anche interessi e rivalutazione monetaria. Se il datore non paga o nega la giusta causa, queste somme si chiedono al giudice del lavoro, eventualmente insieme al risarcimento dei danni subiti, per esempio per mobbing o demansionamento.
Perché danno diritto alla NASpI?
La NASpI, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, spetta a chi perde il lavoro involontariamente, e le dimissioni volontarie di regola la escludono. Le dimissioni per giusta causa fanno eccezione perché non sono una libera scelta: il lavoratore è costretto a lasciare il posto dal comportamento del datore. Per questo l’art. 3 del decreto riconosce espressamente la NASpI anche a chi si dimette per giusta causa.
Restano necessari gli altri requisiti, cioè lo stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti. La domanda si presenta all’INPS in via telematica, direttamente o tramite patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. L’importo si calcola sulle retribuzioni degli ultimi anni, ha un tetto massimo aggiornato ogni anno e si riduce progressivamente; la durata dipende dalle settimane di contributi versate.
Con la domanda l’INPS chiede di documentare la giusta causa, di solito con una dichiarazione che descrive i fatti e con elementi come diffide, denunce o ricorsi contro il datore di lavoro. Se poi un giudice dovesse escludere la giusta causa, l’INPS può chiedere la restituzione di quanto pagato. Dal 2025, inoltre, la legge di bilancio (L. 207/2024) richiede almeno 13 settimane di contributi successive a quelle dimissioni a chi, nei dodici mesi precedenti, aveva lasciato volontariamente un altro lavoro a tempo indeterminato; le dimissioni per giusta causa non rientrano nella regola. È un aspetto da verificare prima di muoversi.
Cosa fare prima di dimettersi
- Raccogliete le prove: buste paga, estratto contributivo, email, messaggi, ordini di servizio, certificati medici.
- Inviate al datore di lavoro una diffida con PEC o raccomandata, chiedendo di regolarizzare la situazione.
- Se nulla cambia, presentate le dimissioni telematiche scegliendo la tipologia per giusta causa.
- Presentate la domanda di NASpI entro 68 giorni, con la documentazione richiesta.
- Valutate con un legale le azioni per recuperare stipendi, indennità sostitutiva del preavviso ed eventuali danni.
Stipendi arretrati e TFR si recuperano con diffida, decreto ingiuntivo e, se l’azienda è insolvente, con il Fondo di garanzia dell’INPS, come spiegato nella guida su TFR e stipendi non pagati. I contributi non versati si possono segnalare all’INPS e all’Ispettorato del lavoro. Conviene muoversi subito, finché i documenti sono a portata di mano.
Domande frequenti
Se il datore di lavoro contesta la giusta causa cosa succede?
Le dimissioni restano efficaci, ma il datore può rifiutare l’indennità sostitutiva del preavviso o trattenere a sua volta quella per il preavviso non dato. In caso di disaccordo decide il giudice del lavoro, sulla base delle prove raccolte.
Basta un mese di stipendio non pagato?
Non esiste una soglia fissa: la giurisprudenza guarda all’entità e alla durata dell’inadempimento e alle sue conseguenze per il lavoratore. Il mancato pagamento di più mensilità è il caso tipico, mentre un ritardo lieve e isolato di solito non basta.
Ci sono altre dimissioni che danno diritto alla NASpI?
Sì, per esempio le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità, fino al primo anno di vita del bambino, e la risoluzione consensuale raggiunta nella procedura di conciliazione per licenziamento economico davanti all’Ispettorato del lavoro.
Dimettersi per giusta causa significa lasciare il posto di lavoro, quindi è una decisione da prendere con i documenti in mano e con una strategia chiara. Se vi trovate in una di queste situazioni, lo Studio può aiutarvi a valutare il caso concreto nell’ambito del diritto del lavoro e della previdenza. I recapiti delle sedi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.



