L’assegno ordinario di invalidità è la prestazione dell’INPS che spetta al lavoratore assicurato la cui capacità di lavoro è ridotta in modo permanente a meno di un terzo per un’infermità fisica o mentale, purché abbia almeno cinque anni di contributi, di cui tre negli ultimi cinque anni (art. 1 L. 222/1984). Non richiede di smettere di lavorare, dura tre anni e può essere confermato.
Questa guida spiega a chi spetta, in cosa si differenzia dall’invalidità civile e dalla pensione di inabilità, come si presenta la domanda e cosa fare se l’INPS la respinge.
In breve
- L’assegno ordinario di invalidità richiede una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni adatte alle attitudini della persona (art. 1 L. 222/1984).
- Servono 260 contributi settimanali (cinque anni), di cui 156 nei cinque anni prima della domanda.
- L’assegno vale tre anni; dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo, salva la revisione.
- Contro il rigetto per motivi sanitari si deve passare dall’accertamento tecnico preventivo davanti al giudice del lavoro (art. 445-bis c.p.c.).
A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità?
L’assegno è una prestazione previdenziale, cioè finanziata dai contributi versati. Spetta ai lavoratori dipendenti, agli autonomi iscritti alle gestioni INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e agli iscritti alla gestione separata. Lo stato di salute si valuta in rapporto alle occupazioni confacenti alle attitudini della persona, tenendo conto di età, formazione e lavoro svolto, e non con le tabelle percentuali dell’invalidità civile.
Il requisito sanitario deve riguardare un peggioramento successivo all’iscrizione all’assicurazione: se l’infermità esisteva già prima, l’assegno spetta solo quando c’è stato un aggravamento o si sono aggiunte nuove infermità (art. 1, comma 2, L. 222/1984).
Il requisito contributivo è di cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la domanda. Possono contare anche i contributi versati in Paesi dell’Unione europea o in Stati legati all’Italia da convenzioni. Prima di fare domanda conviene controllare l’estratto conto contributivo: se mancano periodi per colpa del datore, vedi cosa fare per i contributi non versati.
Che differenza c’è con l’invalidità civile e con la pensione di inabilità?
- Invalidità civile: è una prestazione assistenziale, non legata ai contributi, che dipende dalla percentuale di invalidità e dal reddito. Requisiti e importi sono spiegati nella guida sull’invalidità civile.
- Pensione di inabilità previdenziale: richiede gli stessi contributi dell’assegno ma l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e obbliga a cessare il lavoro (art. 2 L. 222/1984).
- Assegno ordinario: si colloca nel mezzo, perché la capacità di lavoro è fortemente ridotta ma non azzerata, e consente di continuare a lavorare.
Le prestazioni possono interferire tra loro, per esempio quando la stessa persona ha anche una prestazione di invalidità civile: in questi casi l’INPS può chiedere di scegliere quella più favorevole, e conviene verificarlo prima.
Quanto dura e quanto si prende?
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e ha una validità di tre anni. La conferma va chiesta con una nuova domanda, che l’INPS accetta da sei mesi prima a 120 giorni dopo la scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo, salva la possibilità di revisione. Al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, con i requisiti richiesti, si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.
L’importo non è fisso: si calcola sui contributi versati, con il sistema misto o, per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, con il solo sistema contributivo. Chi continua a lavorare lo riceve in misura ridotta se supera determinati redditi: la riduzione è del 25% oltre quattro volte il trattamento minimo e del 50% oltre cinque volte (art. 1, comma 42, L. 335/1995), con soglie aggiornate ogni anno dall’INPS. I redditi vanno dichiarati, altrimenti l’INPS può chiedere la restituzione: vedi la guida sull’indebito INPS.
Come si presenta la domanda?
- Certificato medico: il medico curante compila e invia per via telematica all’INPS il certificato modello SS3, con la descrizione delle infermità.
- Domanda: si presenta online sul sito dell’INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato o contact center, collegandola al certificato.
- Visita medica: il medico dell’INPS convoca la persona; è utile portare tutta la documentazione clinica aggiornata (cartelle, esami, relazioni specialistiche).
- Provvedimento: l’INPS comunica l’esito, che va letto con attenzione sia per la parte sanitaria sia per quella contributiva.
Una lunga malattia può incidere anche sul posto di lavoro: le regole sul limite massimo di assenze sono nella guida sul periodo di comporto.
Cosa fare se l’INPS respinge la domanda?
Se il rigetto dipende dal requisito sanitario, la via giudiziaria passa obbligatoriamente dall’accertamento tecnico preventivo (ATP): un ricorso al Tribunale del lavoro, per esempio quello di Palermo, Termini Imerese o Caltanissetta secondo la residenza, in cui un consulente nominato dal giudice visita il richiedente (art. 445-bis c.p.c.). Il meccanismo è lo stesso illustrato nella guida sul ricorso per invalidità civile.
Se invece manca un requisito contributivo o amministrativo, l’ATP non è ammesso e si procede con il ricorso amministrativo o con il giudizio ordinario. In entrambi i casi esistono termini di decadenza: conviene far esaminare il provvedimento appena arriva.
Domande frequenti
Con l’assegno di invalidità posso continuare a lavorare?
Sì. L’assegno è compatibile con il lavoro, dipendente o autonomo, ma si riduce se i redditi superano le soglie fissate dalla legge.
Quale percentuale di invalidità serve?
Non c’è una percentuale tabellare: si valuta se la capacità di lavoro in attività adatte alla persona è ridotta a meno di un terzo. Il verbale di invalidità civile non vincola l’INPS per l’assegno ordinario.
Cosa succede alla scadenza dei tre anni?
Se non si chiede la conferma, l’assegno cessa. La domanda di conferma porta a una nuova valutazione sanitaria, salvo che l’assegno sia già diventato definitivo.
Requisiti sanitari e contributivi vanno verificati insieme, sulla base della documentazione clinica e dell’estratto conto. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo studio dalla pagina sedi e contatti.



