Il congedo di maternità è il periodo di cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, di regola due prima della data presunta del parto e tre dopo, durante il quale la lavoratrice dipendente riceve un’indennità pari all’80% della retribuzione (artt. 16 e 22 D.Lgs. 151/2001). Con il parere favorevole dei medici si può lavorare fino a un mese prima del parto, o fino al parto, e spostare i mesi restanti dopo la nascita.
Questa guida spiega come si distribuiscono i cinque mesi, cosa succede in caso di gravidanza a rischio, quanto si percepisce, come si presenta la domanda e come si coordina la maternità con gli altri congedi dei genitori.
In breve
- È vietato adibire al lavoro la donna nei due mesi prima della data presunta del parto e nei tre mesi successivi (art. 16 D.Lgs. 151/2001).
- Con le attestazioni del ginecologo del Servizio sanitario e del medico competente si può scegliere la flessibilità (un mese prima e quattro dopo) o l’astensione tutta dopo il parto (artt. 16, comma 1.1, e 20).
- L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera ed è di norma anticipata dal datore in busta paga.
- In caso di complicanze della gravidanza l’astensione può essere anticipata, su provvedimento dell’azienda sanitaria o dell’Ispettorato del lavoro (art. 17).
Quanto dura il congedo di maternità e quando inizia?
La regola base prevede l’astensione nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto (art. 16 D.Lgs. 151/2001). Se il parto avviene dopo la data presunta, è coperto anche il periodo intermedio; se avviene prima, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono a quelli successivi, anche oltre i cinque mesi complessivi.
In caso di parto prematuro con il neonato ricoverato, la madre può chiedere di sospendere il congedo e di riprenderlo dall’ingresso del bambino in casa, se le sue condizioni di salute lo consentono (Corte costituzionale, sentenza n. 116/2011). Durante il congedo è vietato adibire la lavoratrice al lavoro: non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo anche per il datore.
Si può lavorare fino al parto?
Sì, con due possibilità alternative. La flessibilità consente di lavorare durante l’ottavo mese e di astenersi dal mese precedente la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi (art. 20). La seconda opzione permette di astenersi solo dopo il parto, per i cinque mesi successivi (art. 16, comma 1.1).
In entrambi i casi servono le attestazioni del medico del Servizio sanitario nazionale, o convenzionato, e del medico competente per la sicurezza sul lavoro, che escludano un pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro. Secondo le indicazioni dell’INPS i certificati vanno acquisiti nel corso del settimo mese e consegnati al datore di lavoro, non all’Istituto.
Cosa succede se la gravidanza è a rischio?
L’astensione anticipata, chiamata anche interdizione, può essere disposta per uno o più periodi prima dei due mesi ordinari (art. 17):
- per gravi complicanze della gravidanza o malattie preesistenti che possono aggravarsi: la decide l’azienda sanitaria, sulla base del certificato medico;
- per condizioni di lavoro pregiudizievoli per la donna o il bambino, quando non è possibile spostarla ad altre mansioni: la decide l’Ispettorato territoriale del lavoro, che può prolungare il divieto anche dopo il parto, fino a sette mesi di età del figlio, per i lavori vietati.
Anche durante l’astensione anticipata spetta l’indennità all’80%.
Quanto si prende e come si fa la domanda?
L’indennità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata di norma sull’ultimo mese di lavoro prima del congedo. Per la maggior parte delle dipendenti la anticipa il datore in busta paga e poi la recupera dall’INPS; molti contratti collettivi prevedono un’integrazione fino al 100%. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa e valgono per l’anzianità, le ferie e la tredicesima (art. 22).
- Certificato di gravidanza: il medico del Servizio sanitario o convenzionato lo invia all’INPS per via telematica, con la data presunta del parto.
- Domanda all’INPS: si presenta online con SPID, CIE o CNS, o tramite patronato, prima dell’inizio del congedo; il diritto all’indennità si prescrive in un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
- Comunicazione della nascita: dopo il parto va comunicata la data di nascita del figlio, di regola entro 30 giorni.
Per le lavoratrici autonome e per le iscritte alla gestione separata l’indennità segue regole proprie, illustrate insieme a quelle per i padri nella guida sul congedo parentale e di paternità.
E dopo la maternità?
Al congedo di maternità si affiancano gli altri strumenti, già trattati nella guida sul congedo parentale e di paternità: il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), pagato al 100%, e il congedo parentale, che dal 1° gennaio 2026 i genitori dipendenti possono usare fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025), con tre mesi indennizzati all’80% entro i sei anni del bambino. Il padre ha diritto al congedo di paternità alternativo, al posto della madre, in caso di morte o grave infermità di lei, abbandono o affidamento esclusivo (art. 28).
Al rientro, nel primo anno di vita del figlio, spettano i riposi giornalieri per allattamento: due ore al giorno se l’orario è di almeno sei ore, una se è inferiore (art. 39). La lavoratrice ha diritto di tornare nella stessa unità produttiva, o in una dello stesso comune, fino a un anno di età del bambino (art. 56): vedi anche la guida sul trasferimento ad altra sede. Chi preferisce ridurre l’orario può chiedere il part-time.
Dall’inizio della gravidanza fino a un anno di età del bambino vale il divieto di licenziamento, salvo eccezioni (art. 54): i dettagli sono nella guida sul licenziamento in gravidanza e maternità. Le dimissioni presentate durante la gravidanza e nei primi tre anni del figlio vanno convalidate dall’Ispettorato del lavoro (art. 55).
Domande frequenti
Durante la maternità maturano ferie e tredicesima?
Sì, i periodi di congedo di maternità si computano nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi ferie e tredicesima (art. 22, comma 3, D.Lgs. 151/2001).
Ho un contratto a termine che scade durante la gravidanza: perdo l’indennità?
Non necessariamente: l’indennità può spettare anche se il congedo inizia entro un certo periodo dalla cessazione del rapporto, con regole specifiche da verificare con l’INPS o un patronato.
Cosa succede se mi ammalo durante la flessibilità?
Secondo le indicazioni dell’INPS la flessibilità si interrompe e il congedo di maternità inizia da quel momento. I giorni restanti non si perdono, ma la distribuzione dei cinque mesi cambia.
Le scelte sulla distribuzione del congedo vanno fatte con i medici e, per gli aspetti di lavoro, con attenzione alle date e ai documenti. Per una valutazione del caso concreto è possibile contattare lo studio dalla pagina sedi e contatti.



