Dimissioni dall’ospedale illegittime e dimissioni protette: i diritti

Quando l’ospedale può dimettere un paziente, cosa sono le dimissioni protette, come chiederle e cosa fare se la dimissione sembra prematura o senza assistenza.

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Dimissioni dall’ospedale illegittime e dimissioni protette: i diritti

Le dimissioni dall’ospedale sono illegittime quando il paziente ha ancora bisogno di cure che solo il ricovero può garantire, oppure quando, finita la fase acuta, viene mandato a casa senza che sia organizzata l’assistenza di cui ha bisogno. Le dimissioni protette servono proprio a questo: programmare prima dell’uscita il passaggio all’assistenza a domicilio, in RSA o in un reparto di riabilitazione o lungodegenza.

Il tema riguarda soprattutto gli anziani e le persone non autosufficienti, per le quali il rientro a casa senza supporto può essere rischioso. Vediamo quando l’ospedale può dimettere, quando la dimissione è scorretta, come funzionano le dimissioni protette e cosa fare se si ritiene l’uscita prematura.

In breve

  • L’ASP deve assicurare la continuità tra l’assistenza in ospedale e quella a domicilio (art. 22, comma 1, D.P.C.M. 12 gennaio 2017).
  • Dopo una dimissione protetta, aiuto infermieristico e assistenza tutelare a casa sono a totale carico del Servizio sanitario per 30 giorni, poi al 50 per cento.
  • Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie sono garantite, in regime di ricovero, a chi non può essere assistito altrove (art. 44 D.P.C.M. 12 gennaio 2017).
  • Non esiste una procedura formale di «opposizione alle dimissioni»: si chiede per iscritto alla direzione sanitaria di attivare la continuità delle cure prima dell’uscita.

Quando l’ospedale può dimettere un paziente?

Il ricovero ordinario per acuti serve a chi ha bisogno di assistenza medica e infermieristica prolungata, osservazione sulle 24 ore e accesso immediato alle cure (art. 38 D.P.C.M. 12 gennaio 2017). Quando la fase acuta è conclusa e il paziente è stabile, la permanenza nel reparto non è più appropriata e il medico può disporre la dimissione.

La difficoltà della famiglia ad assistere il paziente a casa non obbliga l’ospedale a prolungare un ricovero per acuti. Obbliga però l’azienda sanitaria a non lasciare la persona senza risposta: la legge chiede di garantire la continuità tra ospedale e territorio e, per chi non è autosufficiente, di attivare i servizi adeguati dopo una valutazione multidimensionale (art. 21 D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

Quando le dimissioni sono illegittime o pericolose?

Le contestazioni più frequenti riguardano:

  • condizioni ancora instabili: parametri alterati, esami non completati o sintomi non spiegati al momento dell’uscita;
  • mancanza di indicazioni: lettera di dimissione assente o incompleta su terapie, controlli e segnali di allarme;
  • nessuna presa in carico: paziente non autosufficiente rimandato a casa senza attivare assistenza domiciliare, riabilitazione o posto in struttura;
  • informazione insufficiente: paziente e familiari non informati sulle condizioni e sulle cure necessarie, come richiede l’art. 1 della legge 219/2017.

Se la dimissione prematura provoca un peggioramento, può esserci una responsabilità della struttura, da valutare con un medico legale; il percorso generale è descritto nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità. Le dimissioni affrettate dal pronto soccorso, con diagnosi mancate, sono un tema diverso, trattato nell’articolo sugli errori al pronto soccorso.

Cosa sono le dimissioni protette e come si chiedono?

La dimissione protetta è un’uscita dall’ospedale programmata insieme ai servizi territoriali, per chi avrà bisogno di cure anche dopo. Il reparto segnala il caso, si fa una valutazione multidimensionale e si decide il percorso più adatto. Le Centrali operative territoriali previste dal D.M. 77/2022 coordinano proprio questi passaggi tra ospedale e territorio.

Gli sbocchi possibili sono diversi:

  • assistenza domiciliare integrata, con infermieri, fisioterapisti e operatori a casa;
  • RSA, dove i trattamenti estensivi, di norma fino a 60 giorni, sono a totale carico del Servizio sanitario;
  • riabilitazione o lungodegenza post-acuzie, per chi ha ancora bisogno di cure sanitarie rilevanti e sorveglianza medica continua;
  • hospice o cure palliative a domicilio, nelle malattie in fase avanzata.

La richiesta va fatta presto, non il giorno dell’uscita: conviene parlarne con il medico di reparto e con l’assistente sociale dell’ospedale appena si capisce che il rientro a casa sarà difficile. Le regole sull’assistenza domiciliare integrata e sulla retta della RSA sono negli articoli dedicati.

Cosa fare se si ritiene la dimissione prematura?

Non c’è un modulo ufficiale per opporsi, ma ci sono passaggi concreti che tutelano il paziente:

  1. Chiedi un colloquio con il medico di reparto e fatti spiegare perché il paziente viene dimesso e quali cure gli serviranno.
  2. Scrivi alla direzione sanitaria, anche via PEC, descrivendo le condizioni del paziente e chiedendo una valutazione e l’attivazione della dimissione protetta.
  3. Ritira la lettera di dimissione e chiedi copia della cartella clinica, utile anche per il medico di famiglia.
  4. Segnala subito un peggioramento al medico di famiglia, alla guardia medica o al pronto soccorso, conservando i referti.

Diverso è il caso del paziente che vuole lasciare l’ospedale contro il parere dei medici: è un suo diritto, se capace, ma la scelta viene annotata in cartella e le conseguenze restano a suo carico. Per l’accesso alla documentazione valgono le regole sulla cartella clinica.

Domande frequenti

Posso rifiutarmi di riportare a casa un familiare che non riesco ad assistere?

Il rifiuto non obbliga l’ospedale a prolungare un ricovero per acuti non più necessario. È però importante segnalare per iscritto l’impossibilità di assistere il paziente a casa, perché l’azienda sanitaria deve valutare soluzioni alternative come ADI, RSA o lungodegenza.

Chi paga l’assistenza dopo una dimissione protetta?

Le prestazioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario. Aiuto infermieristico e assistenza tutelare a domicilio sono gratuiti per i primi 30 giorni e poi pagati al 50 per cento; in RSA vale la ripartizione tra quota sanitaria e quota sociale.

L’ospedale deve avvisare il medico di famiglia?

La lettera di dimissione serve proprio a informare il medico di famiglia su diagnosi, terapie e controlli. Conviene consegnargliela subito, perché è lui ad assumere la responsabilità clinica delle cure a domicilio.

Se un familiare è stato dimesso senza l’assistenza di cui aveva bisogno o è peggiorato dopo l’uscita, lo studio può esaminare la documentazione con un medico legale. Riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.

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