Di un’infezione contratta in ospedale risponde la struttura sanitaria, pubblica o privata, se non dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenirla. La responsabilità non è automatica: la Cassazione esclude che sia oggettiva, ma pone sulla struttura il compito di provare di aver applicato davvero i protocolli di prevenzione, non soltanto di averli scritti.
Le infezioni correlate all’assistenza (dette anche nosocomiali o ospedaliere) sono quelle che il paziente non aveva al momento del ricovero e che insorgono durante o dopo le cure. Non tutte sono evitabili: per questo conta capire chi deve provare cosa. Di seguito trovi le regole, i criteri usati dai giudici e i passi pratici.
In breve
- La struttura risponde delle infezioni contratte durante il ricovero a titolo contrattuale (art. 7 della legge 24/2017, che richiama gli artt. 1218 e 1228 c.c.).
- Il paziente deve provare il ricovero, l’infezione e il collegamento con le cure, anche con presunzioni, secondo il criterio del «più probabile che non».
- La struttura si libera solo provando di aver attuato in concreto le misure di prevenzione: sterilizzazione, sanificazione, sorveglianza, protocolli sui dispositivi.
- Con la sentenza n. 6386 del 3 marzo 2023 la Cassazione (sez. III civile) ha indicato i criteri temporale, topografico e clinico per valutare il collegamento con il ricovero.
Quando un’infezione contratta in ospedale dà diritto al risarcimento?
Il diritto nasce quando l’infezione è collegata al ricovero o all’intervento e la struttura non riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarla. Il ricovero non obbliga l’ospedale solo a curare, ma anche a garantire la sicurezza delle cure, che la legge Gelli-Bianco definisce «parte costitutiva del diritto alla salute» (art. 1 della legge 24/2017).
I casi più frequenti sono le infezioni del sito chirurgico, le infezioni legate a cateteri venosi o urinari, le polmoniti in terapia intensiva e le sepsi, cioè le risposte gravi dell’organismo a un’infezione che possono portare al danno di più organi. Spesso sono coinvolti batteri resistenti agli antibiotici, che rendono le cure più lunghe e difficili.
Non ogni infezione, però, è un errore. Alcuni pazienti sono particolarmente esposti per età, malattie o terapie che abbassano le difese. Anche con una prevenzione impeccabile esiste un rischio residuo che non si può azzerare: in quel caso la struttura, se prova di aver fatto la sua parte, non risponde.
Chi deve provare cosa?
Valgono le regole generali della responsabilità della struttura, spiegate nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità. Applicate alle infezioni, significano questo.
Il paziente deve dimostrare di essere stato ricoverato o curato, di aver contratto una nuova patologia infettiva e il collegamento causale con la permanenza in ospedale. Non serve la certezza scientifica: basta che il collegamento sia più probabile che non, e si può ricavare anche da presunzioni, come la comparsa dell’infezione pochi giorni dopo l’intervento proprio nella zona operata.
La struttura deve invece provare di aver adottato in concreto le cautele necessarie. Secondo la Cassazione non basta produrre i protocolli: occorre documentare quando e come sono stati applicati. Le verifiche riguardano, tra l’altro:
- sterilizzazione di strumenti e materiali, con indicazione dei tempi e dei controlli eseguiti;
- sanificazione e disinfezione di sale operatorie, reparti e ambienti;
- gestione dei dispositivi come cateteri e accessi venosi, con il loro monitoraggio;
- sorveglianza delle infezioni e correzione delle criticità emerse;
- eventuale profilassi antibiotica prima dell’intervento, quando indicata.
La stessa sentenza individua anche le figure tenute a vigilare: i vertici dell’azienda, il direttore sanitario e i direttori dei reparti. Se la documentazione è lacunosa, le conseguenze ricadono sulla struttura, non sul paziente.
Quali criteri usano i giudici per collegare l’infezione al ricovero?
La sentenza n. 6386 del 2023 della Cassazione indica tre criteri che il giudice, con l’aiuto del consulente tecnico, deve valutare:
- criterio temporale: il tempo trascorso tra ricovero, intervento o dimissione e la comparsa dei sintomi, confrontato con i tempi di incubazione tipici del germe;
- criterio topografico: se l’infezione è insorta nel sito chirurgico o nella parte del corpo interessata da cateteri e dispositivi;
- criterio clinico: quali misure di prevenzione erano necessarie per quel tipo specifico di infezione e se sono state adottate.
In concreto la consulenza medico-legale, spesso con un infettivologo, esamina gli esami colturali, le terapie antibiotiche e il diario clinico. Per questo la prima cosa da fare è ottenere la cartella clinica completa, compresi i referti di microbiologia.
Cosa si può ottenere e cosa fare in pratica?
Il risarcimento comprende il danno biologico, cioè la lesione alla salute accertata dal medico legale (i giorni di malattia in più, gli esiti permanenti di un nuovo intervento o di un’amputazione), il danno morale e le spese mediche. La legge rinvia alle tabelle del Codice delle assicurazioni (art. 7, comma 4, legge 24/2017): per una prima stima puoi usare il calcolo del danno biologico.
Se l’infezione ha causato la morte del paziente, i familiari possono chiedere il risarcimento del proprio danno: le regole sono spiegate nell’articolo sulla morte del paziente per malasanità.
I passaggi utili sono questi:
- Chiedi la documentazione di ricovero e degli eventuali ricoveri successivi, compresi i referti degli esami colturali.
- Conserva le prove di spese, visite e terapie seguite dopo la dimissione.
- Fai valutare il caso da un medico legale prima di contestare formalmente l’infezione.
- Invia una richiesta scritta alla struttura e segui il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 8 della legge 24/2017.
A Palermo e nel resto della Sicilia la richiesta va indirizzata all’azienda da cui dipende il reparto: l’ASP della provincia, un’azienda ospedaliera o la clinica privata. I termini per agire, con la loro decorrenza, sono spiegati nell’articolo su entro quanto tempo chiedere il risarcimento.
Domande frequenti
L’ospedale risponde sempre se prendo un’infezione durante il ricovero?
No. La responsabilità non è oggettiva: la struttura non risponde se dimostra di aver applicato in concreto tutte le misure di prevenzione richieste. Resta però a suo carico provarlo, con documenti precisi.
L’infezione si è manifestata dopo le dimissioni: posso comunque chiedere i danni?
Sì, se il collegamento con il ricovero è dimostrabile. Il criterio temporale serve proprio a questo: si confronta il tempo trascorso dalla dimissione con l’incubazione tipica del germe e con la sede dell’infezione.
Serve una perizia per chiedere il risarcimento?
Sì. Solo una valutazione medico-legale, spesso con uno specialista in malattie infettive, può dire se l’infezione è collegata alle cure e quale danno ha causato. È il primo passo, prima di ogni richiesta formale.
Se hai contratto un’infezione durante un ricovero e vuoi capire se ci sono i presupposti per chiedere il risarcimento, lo studio può esaminare la documentazione e valutare il caso con un medico legale. Riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi recapiti e orari nella pagina sedi e contatti.



