Il Servizio sanitario rimborsa le cure ricevute in un altro Paese dell’Unione europea se la prestazione rientra nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle tariffe regionali italiane; per i ricoveri di almeno una notte e per le prestazioni che richiedono apparecchiature molto costose serve prima l’autorizzazione dell’ASP (D.Lgs. 38/2014).
Esiste anche un’altra strada, il modulo S2 previsto dal regolamento europeo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Vediamo quali cure sono rimborsabili, la differenza tra le due procedure, come si chiede l’autorizzazione e come si contesta un diniego.
In breve
- Il D.Lgs. 38/2014, che recepisce la direttiva 2011/24/UE, prevede il rimborso delle cure transfrontaliere comprese nei LEA, alle tariffe regionali al netto del ticket e mai oltre il costo effettivo.
- L’autorizzazione preventiva si chiede all’ASP di residenza con certificazione medica; la risposta arriva entro 30 giorni, ridotti a 15 nei casi urgenti motivati.
- L’autorizzazione non può essere negata se la cura non è disponibile in Italia entro un tempo giustificabile dal punto di vista clinico (art. 9, comma 5).
- La domanda di rimborso va presentata entro 60 giorni dalla prestazione e l’ASP deve pagare entro 60 giorni (art. 10).
Quali cure all’estero sono rimborsabili?
Il rimborso spetta alla persona assicurata in Italia che si cura in un altro Stato dell’Unione, se e nella misura in cui la prestazione è compresa nei livelli essenziali di assistenza (art. 8 D.Lgs. 38/2014). Il paziente anticipa la spesa e poi chiede il rimborso, calcolato sulle tariffe della propria Regione e non su quanto ha pagato.
Le Regioni possono rimborsare con risorse proprie anche altre spese documentate, come viaggio, alloggio e costi aggiuntivi legati a una disabilità, ma non sono obbligate a farlo. Chi si cura all’estero ha gli stessi diritti che avrebbe avuto ricevendo la stessa cura in Italia.
Per le cure fuori dall’Unione europea la direttiva non si applica: restano le procedure per le cure in centri esteri di eccellenza (D.M. 3 novembre 1989), con un’autorizzazione rilasciata secondo le regole regionali.
Direttiva europea o modulo S2: che differenza c’è?
Le due procedure sono alternative e hanno effetti diversi:
- direttiva (D.Lgs. 38/2014): il paziente può rivolgersi anche a strutture private, paga e ottiene il rimborso alle tariffe italiane; l’autorizzazione serve solo per alcune prestazioni;
- modulo S2 (regolamento CE 883/2004): è sempre necessaria l’autorizzazione e la cura viene prestata alle condizioni dello Stato in cui si va, come per un assicurato di quel Paese, con i costi regolati tra gli Stati.
Se la richiesta ha i requisiti del regolamento europeo, l’autorizzazione è concessa secondo il regolamento, salvo che il paziente chieda diversamente (art. 9, comma 3). Per le cure urgenti durante un soggiorno temporaneo, invece, basta la tessera europea di assicurazione malattia.
Come si chiede l’autorizzazione preventiva?
Servono l’autorizzazione le prestazioni che comportano il ricovero per almeno una notte e quelle che richiedono infrastrutture o apparecchiature particolarmente sofisticate e costose, anche diagnostiche (art. 9, comma 8). La procedura è questa:
- Domanda all’ASP di residenza sul modulo dell’azienda, con certificazione medica.
- Indicazioni essenziali: diagnosi o terapia, prestazione richiesta, luogo e struttura in cui ci si vuole curare.
- Valutazione clinica, nei casi previsti, da parte delle unità operative individuate dall’ASP; per le malattie rare può intervenire un presidio della rete nazionale.
- Risposta entro 30 giorni, o 15 se l’urgenza è motivata nella domanda; l’autorizzazione indica il costo ammesso al rimborso.
- Rimborso: dopo la cura, domanda entro 60 giorni con certificazione medica e fattura originale.
Anche per le prestazioni che non richiedono autorizzazione conviene presentare prima la domanda all’ASP: l’azienda verifica entro 10 giorni se serve l’autorizzazione e, in caso positivo, la domanda vale come richiesta (art. 10, comma 3).
Quando l’autorizzazione può essere negata e come si contesta?
Il diniego è ammesso solo in quattro casi: rischio inaccettabile per il paziente, pericolo per la sicurezza pubblica, struttura estera con gravi e specifiche carenze di qualità o sicurezza, oppure cura disponibile in Italia entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. In quest’ultimo caso l’ASP deve indicare la struttura italiana in grado di prestarla (art. 10, comma 8).
Contro il diniego, oltre ai ricorsi amministrativi e giudiziari, si può presentare un’istanza al direttore generale dell’ASP entro 15 giorni; il direttore risponde entro altri 15 (art. 10, comma 9). Se l’ASP non risponde, valgono gli strumenti contro il silenzio della pubblica amministrazione; quando la salute non può attendere si può valutare un provvedimento d’urgenza.
Spesso chi cerca cure all’estero lo fa per le attese troppo lunghe in Italia: i diritti in questi casi sono nell’articolo sulle liste d’attesa. Per i farmaci non ancora disponibili in Italia ci sono invece le strade descritte nell’articolo sui farmaci off-label e le terapie innovative.
Domande frequenti
Posso curarmi all’estero senza autorizzazione e chiedere poi il rimborso?
Sì, per le prestazioni che non sono soggette ad autorizzazione, come molte visite ed esami ambulatoriali. Per i ricoveri con pernottamento e le prestazioni ad alta tecnologia, invece, senza autorizzazione preventiva il rimborso può essere negato.
Il viaggio e l’alloggio vengono rimborsati?
Solo se la Regione lo prevede con proprie risorse. La legge nazionale garantisce il rimborso della prestazione sanitaria, non delle spese accessorie.
Cosa succede se la cura all’estero causa un danno?
Il decreto esclude la responsabilità del Servizio sanitario anche quando la cura era stata autorizzata (art. 9, comma 9). L’eventuale richiesta di risarcimento va rivolta alla struttura o al medico stranieri, secondo le regole sulla giurisdizione e la legge applicabile.
Se l’ASP ha negato l’autorizzazione o il rimborso di cure all’estero, lo studio può esaminare il provvedimento e valutare come contestarlo. Riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



