Risoluzione del contratto: diffida ad adempiere e clausola risolutiva

Se l’altra parte non adempie, il contratto si scioglie con una sentenza o di diritto, con diffida, clausola risolutiva o termine essenziale; in più spetta il risarcimento del danno.

6 min di lettura

Risoluzione del contratto: diffida ad adempiere e clausola risolutiva

Quando una parte non rispetta un contratto a prestazioni corrispettive, l’altra può scegliere se pretendere l’adempimento o chiedere la risoluzione, cioè lo scioglimento del contratto, e in entrambi i casi ha diritto al risarcimento del danno (art. 1453 c.c.). La risoluzione si ottiene con una sentenza oppure di diritto, senza che serva il giudice per sciogliere il contratto, con la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa o la scadenza di un termine essenziale.

Non ogni inadempimento basta: deve avere una certa importanza. Ecco le quattro strade per sciogliere il contratto, gli effetti, il risarcimento e l’alternativa di sospendere la propria prestazione.

In breve

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive chi subisce l’inadempimento può chiedere l’adempimento o la risoluzione, oltre al risarcimento (art. 1453 c.c.); chiesta la risoluzione, non si può più tornare all’adempimento.
  • Con la diffida ad adempiere si assegna per iscritto un termine di almeno 15 giorni, scaduto il quale il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).
  • La clausola risolutiva espressa scioglie il contratto con una semplice dichiarazione, ma solo per gli inadempimenti che indica in modo specifico (art. 1456 c.c.).
  • Il contratto non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

Quando si può chiedere la risoluzione del contratto?

La risoluzione per inadempimento riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, in cui ciascuno si obbliga in cambio dell’impegno dell’altro: compravendita, appalto, locazione, fornitura. Serve un inadempimento imputabile, cioè non dovuto a una causa esterna che rende impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.); per l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità valgono regole diverse (artt. 1463 e 1467 c.c.).

L’inadempimento non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.). Un ritardo di pochi giorni raramente basta; il mancato pagamento di più rate o una consegna del tutto difforme, di solito, sì. La valutazione spetta al giudice.

Sul piano della prova, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 13533/2001) hanno stabilito che chi agisce deve provare il contratto e affermare l’inadempimento, mentre tocca all’altra parte dimostrare di avere adempiuto. Chi ha chiesto l’adempimento può poi passare alla risoluzione, non il contrario; e dalla domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere (art. 1453 c.c.).

Due casi frequenti hanno regole proprie. Se è stata versata una caparra confirmatoria si può anche recedere, trattenendola o chiedendone il doppio, come spiegato nella guida su caparra e acconto. Nel preliminare di compravendita si può chiedere, in alternativa, una sentenza che trasferisca l’immobile, come illustrato nella guida sull’inadempimento del preliminare.

Diffida ad adempiere: come si scrive e quanto tempo dare?

La diffida ad adempiere è l’intimazione scritta con cui si assegna all’altra parte un termine per adempiere, avvertendo che, se il termine scade inutilmente, il contratto s’intenderà risolto (art. 1454 c.c.). Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diverso accordo o salvo che la natura del contratto o gli usi rendano congruo un termine più breve.

Per essere efficace, la diffida dovrebbe:

  1. indicare con precisione l’obbligazione non adempiuta e il contratto da cui nasce;
  2. fissare una scadenza di almeno quindici giorni dal ricevimento;
  3. dichiarare espressamente che, scaduto il termine, il contratto sarà risolto di diritto;
  4. arrivare con un mezzo che ne provi la ricezione, come PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno;
  5. provenire da chi è in regola con i propri obblighi, o pronto ad adempierli.

Scaduto il termine, il contratto è risolto senza bisogno di una sentenza. Se l’altra parte contesta, il giudice accerta che la risoluzione è avvenuta, verificando anche l’importanza dell’inadempimento. La diffida non va confusa con la semplice messa in mora, che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione, di cui parla la guida al recupero crediti.

Clausola risolutiva espressa e termine essenziale

Con la clausola risolutiva espressa le parti stabiliscono in anticipo che il contratto si risolve se una determinata obbligazione non viene adempiuta secondo le modalità fissate (art. 1456 c.c.). La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersene.

La clausola deve riferirsi a obbligazioni precise, come «il mancato pagamento di due rate alle scadenze convenute». Una formula generica, riferita a qualsiasi inadempimento, non funziona: per la giurisprudenza è una clausola di stile e si torna alle regole ordinarie. Quando la clausola è valida, il giudice non valuta l’importanza dell’inadempimento, ma verifica che sia imputabile e che la parte abbia agito secondo buona fede. Chi ha tollerato a lungo i ritardi, prima di avvalersene, deve richiamare l’altra parte al puntuale adempimento.

Il termine essenziale è quello oltre il quale la prestazione non serve più: l’abito per una cerimonia, il servizio di catering per una data precisa. Scaduto, il contratto si risolve di diritto, salvo che il creditore comunichi entro tre giorni di volere comunque la prestazione (art. 1457 c.c.). L’essenzialità deve risultare dal contratto o dalla natura dell’affare: per la Cassazione non basta la formula «entro e non oltre».

Cosa succede dopo la risoluzione: restituzioni e risarcimento

La risoluzione ha effetto retroattivo: ciascuno restituisce ciò che ha ricevuto. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, come la locazione o la fornitura, restano ferme le prestazioni già eseguite; i diritti acquistati dai terzi sono salvi, ferma la trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1458 c.c.).

Il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno, se sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.). Salvo il caso di dolo, si risarcisce solo il danno prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.), e non i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.).

Il diritto al risarcimento da inadempimento si prescrive di regola in dieci anni (art. 2946 c.c.), ma singoli contratti hanno termini più brevi. Prima della causa, per alcuni contratti, tra cui locazione, comodato, contratti bancari e assicurativi, somministrazione e contratto d’opera, è obbligatorio il tentativo di mediazione (art. 5 D.Lgs. 28/2010).

Si può smettere di pagare se l’altro non adempie?

Sì, entro certi limiti. Con l’eccezione di inadempimento ciascun contraente può rifiutarsi di adempiere se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente (art. 1460 c.c.). Il rifiuto però non deve essere contrario alla buona fede: la sospensione deve essere proporzionata all’inadempimento altrui. Trattenere l’intero prezzo per un difetto minore espone al rischio di diventare inadempienti a propria volta.

Si può sospendere la prestazione anche quando le condizioni patrimoniali dell’altra parte mettono in evidente pericolo la controprestazione, salvo che venga offerta un’idonea garanzia (art. 1461 c.c.). La clausola che vieta di sollevare eccezioni, detta solve et repete, non vale per nullità, annullabilità e rescissione del contratto (art. 1462 c.c.).

Domande frequenti

Posso inviare la diffida ad adempiere senza avvocato?

Sì, la legge non lo impone. Conviene però farla scrivere da un legale: un termine troppo breve o la mancanza dell’avvertimento sulla risoluzione possono renderla inefficace.

Con la caparra posso chiedere anche il risarcimento?

Bisogna scegliere. Chi recede trattiene la caparra o ne ottiene il doppio senza provare il danno; chi chiede la risoluzione o l’adempimento ottiene il risarcimento secondo le regole generali, ma deve dimostrarlo (art. 1385 c.c.).

Entro quanto tempo si può chiedere la risoluzione?

Di regola entro dieci anni, il termine di prescrizione ordinario. Alcuni contratti, come la vendita per i vizi della cosa o l’appalto, prevedono però termini di denuncia e di prescrizione molto più brevi.

Scegliere tra adempimento, diffida e risoluzione giudiziale incide su tempi, costi e risarcimento. Se un contratto non viene rispettato, o vi viene contestato un inadempimento, possiamo esaminare con voi testo e corrispondenza e indicarvi la strada più adatta: i recapiti degli studi di Palermo e Mussomeli sono nella pagina sedi e contatti.

Assistenza legale

Ogni caso ha le sue particolarità

Un articolo offre un orientamento generale. Per sapere come le norme si applicano alla tua situazione, lo studio esamina fatti e documenti e ti indica le strade percorribili, con tempi e costi.