Danni da anestesia: quando c’è responsabilità medica

Quando un danno da anestesia dà diritto al risarcimento: le fasi in cui si può sbagliare, il consenso specifico, la responsabilità dell’équipe e le prove da raccogliere.

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Danni da anestesia: quando c’è responsabilità medica

C’è responsabilità medica per un danno da anestesia quando la lesione deriva da un errore dell’anestesista o dell’organizzazione: una valutazione preoperatoria superficiale, un’intubazione difficile non gestita, un monitoraggio insufficiente, una sorveglianza carente al risveglio. L’anestesia comporta rischi propri, anche gravi, che il paziente deve conoscere prima; ma un evento avverso non è di per sé un errore.

Di seguito vediamo in quali fasi si può sbagliare, perché serve un consenso specifico, come si ripartisce la responsabilità nell’équipe operatoria e quali documenti chiedere.

In breve

  • Degli errori dell’anestesista risponde la struttura, pubblica o privata, a titolo contrattuale (art. 7 della legge 24/2017); l’anestesista dipendente risponde di regola a titolo extracontrattuale.
  • L’anestesista deve seguire le linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 della legge 24/2017).
  • Il consenso all’anestesia, raccolto di regola a parte dall’anestesista, deve riguardare rischi e alternative (art. 1 della legge 219/2017).
  • La struttura risponde dell’intera équipe: il paziente non deve individuare quale medico ha sbagliato.

In quali fasi l’anestesista può sbagliare?

Il lavoro dell’anestesista comincia prima dell’intervento e finisce dopo. Ogni fase ha i suoi rischi tipici:

  • Valutazione preoperatoria: la visita anestesiologica deve raccogliere malattie, allergie, farmaci assunti e segni di vie aeree difficili, e stimare il rischio del paziente. Un’anamnesi incompleta può portare a scelte sbagliate su farmaci e tecnica.
  • Induzione e intubazione: il tubo che porta l’ossigeno ai polmoni va posizionato e controllato. Un’intubazione difficile prevedibile richiede strumenti e personale preparati in anticipo.
  • Monitoraggio durante l’intervento: ossigenazione, anidride carbonica espirata, pressione e ritmo cardiaco vanno sorvegliati senza interruzioni, e gli allarmi vanno seguiti.
  • Risveglio: nelle ore dopo l’intervento i farmaci possono deprimere il respiro; serve una sorveglianza adeguata in sala risveglio e in reparto.
  • Anestesia locoregionale, come la spinale o l’epidurale: possono verificarsi lesioni nervose o ematomi, da riconoscere e trattare in fretta.

Per stabilire se c’è stato un errore, il medico legale confronta la condotta con le linee guida pubblicate nel Sistema nazionale linee guida e, in mancanza, con le buone pratiche indicate dalla comunità scientifica.

Cos’è l’anossia cerebrale e quando è risarcibile?

L’anossia cerebrale è il danno al cervello causato dalla mancanza di ossigeno. È la conseguenza più grave di un problema anestesiologico: può lasciare invalidità permanenti molto elevate o portare alla morte. Le cause tipiche sono un’intubazione non riuscita e non riconosciuta, un arresto respiratorio al risveglio, un monitoraggio interrotto.

Il punto decisivo è quasi sempre il nesso causale: bisogna dimostrare, secondo il criterio del «più probabile che non», che una condotta corretta avrebbe evitato o ridotto il danno. Dopo che il paziente ha dato questa prova, tocca alla struttura dimostrare di aver agito correttamente o che l’evento era imprevedibile e inevitabile. I tracciati dei monitor, spesso registrati in forma elettronica, sono prove preziose.

Il danno si liquida con le tabelle richiamate dall’art. 7, comma 4, della legge 24/2017; per una prima stima orientativa si può usare il calcolo del danno biologico. Se il paziente muore, i familiari hanno diritto al risarcimento del proprio danno, come spiegato nell’articolo sulla morte del paziente per malasanità.

Serve un consenso specifico per l’anestesia?

Sì. Nella pratica il consenso all’anestesia è raccolto separatamente da quello all’intervento, perché riguarda un atto medico diverso, con rischi propri e spesso con alternative: anestesia generale, spinale, locale o sedazione. La legge 219/2017 riconosce al paziente il diritto di conoscere benefici, rischi e alternative del trattamento (art. 1, comma 3).

Il colloquio avviene di regola durante la visita preoperatoria e va documentato. Nelle situazioni di emergenza o urgenza il medico assicura le cure necessarie, rispettando la volontà del paziente quando le sue condizioni permettono di conoscerla (art. 1, comma 7). Se l’informazione manca, può esserci un danno autonomo, anche se l’anestesia è stata eseguita correttamente: il tema è approfondito nell’articolo sul consenso informato mancante.

Chi risponde quando lavora un’équipe?

In sala operatoria lavorano insieme chirurghi, anestesisti e infermieri. Verso il paziente il problema si semplifica: la struttura risponde dell’operato di tutti i professionisti di cui si avvale (art. 7, comma 1, della legge 24/2017), e il paziente non deve stabilire in anticipo chi abbia sbagliato.

La ripartizione tra i medici conta invece per la responsabilità penale e per l’eventuale rivalsa della struttura, ammessa solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9). Secondo l’orientamento della Cassazione, ogni componente dell’équipe risponde del proprio ambito, ma non può ignorare gli errori evidenti dei colleghi che riesce a riconoscere con le proprie competenze. Per gli errori commessi dal chirurgo si veda l’articolo sull’errore chirurgico.

Cosa fare dopo un danno da anestesia?

  1. Chiedi la cartella clinica completa, compresi la scheda di valutazione preoperatoria, la cartella anestesiologica, il verbale operatorio e la documentazione della sala risveglio.
  2. Chiedi i tracciati di monitoraggio e i moduli di consenso firmati.
  3. Fai esaminare il caso da un medico legale e da un anestesista.
  4. Segui la procedura della legge Gelli-Bianco: richiesta scritta, tentativo obbligatorio di conciliazione e, se non c’è accordo, causa civile.

Nelle cause davanti al Tribunale di Palermo, come in ogni tribunale, il giudice affida la consulenza a un medico legale e a uno specialista della disciplina (art. 15 della legge 24/2017), qui un anestesista. Termini e passaggi generali sono spiegati nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.

Domande frequenti

L’anestesista risponde di una reazione allergica imprevista?

Non se l’allergia non era nota né prevedibile e la reazione è stata trattata in modo tempestivo e corretto. Risponde invece se l’allergia risultava dalla storia del paziente e non è stata considerata, o se il trattamento è stato tardivo.

Mi sono svegliato durante l’intervento: è risarcibile?

Il risveglio durante l’anestesia generale è un evento raro. Può dar luogo a risarcimento se dipende da dosaggi inadeguati o da un monitoraggio insufficiente, e se ha causato un danno, per esempio un disturbo psichico documentato.

Devo fare causa all’anestesista o all’ospedale?

Di regola all’ospedale o alla clinica, che risponde a titolo contrattuale e con un onere della prova più favorevole al paziente. L’anestesista può essere coinvolto insieme, ma verso di lui la prova è più difficile.

Ogni caso di danno da anestesia richiede un esame accurato della documentazione e il parere di un medico legale e di un anestesista. Se ritieni di aver subito un danno, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una prima valutazione.

Assistenza legale

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