Il furto semplice e il furto aggravato sono procedibili a querela della persona offesa: senza querela, presentata di regola entro tre mesi da quando si è saputo del fatto, il procedimento non può partire (art. 624 c.p., come modificato dalla riforma Cartabia). Si procede invece d’ufficio se la vittima è incapace per età o infermità, se il furto riguarda beni pubblici o sotto sequestro non esposti alla pubblica fede o componenti metalliche di infrastrutture, e sempre per il furto in abitazione, lo scippo e, dal 2026, il borseggio di carte, documenti e telefoni (art. 624-bis c.p.).
La pena va da sei mesi a tre anni di reclusione per il furto semplice e sale molto con le aggravanti. Vediamo quando serve la querela, cosa si rischia, come si trattano il furto in negozio e il tentativo e quali strade esistono per chiudere il procedimento.
In breve
- Il furto semplice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 154 a 516 euro, a querela della persona offesa (art. 624 c.p.).
- Con un’aggravante dell’art. 625 c.p. la pena va da due a sei anni; con due o più, da tre a dieci anni. Di regola serve comunque la querela.
- Furto in abitazione, scippo e, dal 25 febbraio 2026, furto con destrezza su carte di pagamento, documenti, telefoni e beni di rilevante valore sono procedibili d’ufficio, con reclusione da quattro a sette anni (art. 624-bis c.p.).
- Nei furti a querela il risarcimento integrale prima del dibattimento può estinguere il reato (art. 162-ter c.p.).
Quando il furto è procedibile a querela?
La querela è la dichiarazione con cui la vittima chiede che il responsabile sia perseguito. Il furto semplice lo era già; dal 30 dicembre 2022, con il D.Lgs. 150/2022, lo è diventato anche il furto aggravato. Il termine è di tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.); come si presenta e come si ritira lo spieghiamo nella guida su querela e denuncia.
Restano però procedibili d’ufficio, cioè senza bisogno di querela, questi casi (art. 624, ultimo comma, c.p.):
- vittima incapace per età o per infermità;
- beni pubblici o vincolati: cose che si trovano in uffici pubblici, sottoposte a sequestro o pignoramento o destinate a un servizio pubblico (art. 625, n. 7), salvo che siano esposte alla pubblica fede, come un’auto o una bicicletta lasciate in strada;
- componenti metalliche sottratte a infrastrutture di energia, trasporti o telecomunicazioni, il cosiddetto furto di rame (art. 625, n. 7-bis).
Sono sempre procedibili d’ufficio anche i reati autonomi dell’art. 624-bis c.p., di cui parliamo più avanti.
Cosa si rischia: pene e aggravanti
Il furto consiste nell’impossessarsi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto. Anche l’energia elettrica è considerata cosa mobile, per cui l’allaccio abusivo alla rete può integrare il reato.
La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da 154 a 516 euro. L’art. 625 c.p. elenca le aggravanti: violenza sulle cose o mezzo fraudolento, destrezza, fatto commesso da tre o più persone, sul bagaglio dei viaggiatori, sui mezzi pubblici, ai danni di chi ha appena prelevato allo sportello e altre. Con un’aggravante la pena è da due a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro; con due o più aggravanti dell’art. 625, o con una di esse insieme a un’aggravante comune dell’art. 61, da tre a dieci anni e multa da 206 a 1.549 euro.
Furto in casa, scippo e borseggio: cosa è cambiato nel 2026?
L’art. 624-bis c.p. punisce con la reclusione da quattro a sette anni e la multa da 927 a 1.500 euro il furto in abitazione, commesso entrando in una privata dimora o nelle sue pertinenze, e il furto con strappo, cioè lo scippo. Sono reati procedibili d’ufficio.
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha aggiunto a questo articolo il furto con destrezza in casi particolari: la stessa pena si applica a chi sottrae con destrezza mezzi di pagamento anche elettronici, documenti d’identità, strumenti informatici, telefoni cellulari, oppure denaro o beni di valore tale da causare un danno patrimoniale di rilevante gravità. Il borseggio di un cellulare o di una carta di credito, prima procedibile a querela come furto aggravato, oggi si persegue d’ufficio. Se ricorrono ulteriori aggravanti, per scippo e furto con destrezza la pena va da cinque a dieci anni (da sei a dieci per il furto in abitazione); la nuova disciplina, più severa, vale solo per i fatti commessi dal 25 febbraio 2026.
Furto in negozio e tentativo: come vengono trattati?
Il taccheggio, cioè il furto di merce in un negozio o in un supermercato, è di regola un furto procedibile a querela del titolare dell’esercizio. Se si rimuove la placca antitaccheggio o si nasconde la merce con accorgimenti particolari, possono essere contestate aggravanti come la violenza sulle cose o il mezzo fraudolento.
Spesso il fatto resta un tentativo (art. 56 c.p.), punito con una pena ridotta da un terzo a due terzi. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 52117 del 2014, hanno stabilito che se la sottrazione avviene sotto il costante controllo del personale di vigilanza, che interviene subito dopo la cassa, il furto non si consuma e resta tentato. Chi viene fermato in flagranza può anche essere arrestato: cosa succede nelle ore successive lo spieghiamo nella guida su arresto in flagranza e convalida.
Come si può chiudere il procedimento?
Per chi è accusato di furto esistono diverse strade, da valutare con il difensore prima di rendere qualsiasi dichiarazione:
- Remissione della querela: se la vittima ritira la querela e il querelato accetta, il reato si estingue (art. 152 c.p.). La remissione è tacita anche quando il querelante, citato come testimone, non si presenta in udienza senza giustificato motivo.
- Condotte riparatorie: nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato se l’imputato ha risarcito interamente il danno ed eliminato, se possibile, le conseguenze del fatto entro l’apertura del dibattimento di primo grado, anche senza il consenso della vittima (art. 162-ter c.p.).
- Particolare tenuità: per i fatti di minima offensività, come il furto di beni di scarso valore, il giudice può dichiarare il fatto non punibile (art. 131-bis c.p.). Ne parliamo nella guida sulla particolare tenuità del fatto.
- Messa alla prova: è possibile anche per il furto aggravato e porta all’estinzione del reato se il programma ha esito positivo; i dettagli sono nella guida sulla messa alla prova.
Per chi subisce il furto, la querela resta lo strumento per avviare il procedimento e, se si vuole, ottenere nel processo il risarcimento come parte civile.
Domande frequenti
Mi hanno rubato la bici in strada: devo fare querela?
Sì. Il furto di beni lasciati in luogo pubblico, anche se aggravato perché esposti alla pubblica fede, è procedibile a querela. Va presentata entro tre mesi dalla scoperta, indicando la volontà che il responsabile sia punito.
Se restituisco la merce il reato si cancella?
La sola restituzione non basta sempre. Nei furti a querela il reato si estingue se il danno è riparato integralmente entro l’apertura del dibattimento, oppure se la vittima rimette la querela e l’imputato l’accetta.
Il borseggio è ancora procedibile a querela?
Dipende da cosa viene sottratto. Per i fatti commessi dal 25 febbraio 2026, il furto con destrezza di carte, documenti, telefoni o beni di rilevante valore rientra nell’art. 624-bis c.p. e si persegue d’ufficio; negli altri casi resta un furto aggravato procedibile a querela.
Ogni vicenda va valutata sugli atti: qualificazione del fatto, aggravanti e data di commissione cambiano pena e procedibilità. Per la difesa penale lo studio collabora con l’Avv. Claudio Nigrelli; per una valutazione del vostro caso potete contattarci.



