Per recuperare un credito da un cliente che ha sede o residenza in un altro Stato dell’Unione europea si può chiedere l’ingiunzione di pagamento europea, un procedimento scritto basato su moduli standard previsto dal Regolamento CE 1896/2006: se il debitore non si oppone entro 30 giorni dalla notifica, l’ingiunzione diventa esecutiva in tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, senza bisogno di ulteriori riconoscimenti.
Questa guida spiega quando si può usare, come si compila la domanda, cosa succede se il debitore si oppone e quali alternative esistono, compreso il procedimento per le controversie di modesta entità.
In breve
- L’ingiunzione di pagamento europea vale per crediti pecuniari liquidi ed esigibili in materia civile e commerciale, in controversie transfrontaliere tra Stati UE (Reg. CE 1896/2006).
- La domanda si presenta con il modulo A; il giudice emette l’ingiunzione, di norma entro 30 giorni, con il modulo E.
- Il debitore può opporsi entro 30 giorni dalla notifica, anche senza motivare; senza opposizione l’ingiunzione diventa esecutiva in tutta l’Unione, Danimarca esclusa.
- Per crediti fino a 5.000 euro esiste anche il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE 861/2007, modificato dal Reg. UE 2015/2421).
Quando si può usare l’ingiunzione europea?
Il procedimento è pensato per i crediti che il debitore, di solito, non contesta: fatture non pagate per merci o servizi, corrispettivi di contratti, somme riconosciute per iscritto. Il credito deve essere pecuniario, di importo determinato e già scaduto. Non ci sono soglie di valore: si può usare per piccoli e grandi importi.
La controversia deve essere transfrontaliera: almeno una delle parti deve avere domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice a cui ci si rivolge. Il regolamento non si applica in Danimarca e, dopo la Brexit, non riguarda i debitori nel Regno Unito. Sono escluse alcune materie, come i rapporti patrimoniali tra coniugi, le successioni, le procedure di insolvenza e la sicurezza sociale, e in linea generale le obbligazioni da fatto illecito.
Prima di agire conviene inviare un sollecito formale e verificare il contratto: la scelta del giudice, la lingua e gli interessi dipendono spesso da ciò che le parti hanno scritto. Nei rapporti tra imprese gli interessi moratori seguono la disciplina della direttiva europea sui ritardi di pagamento, illustrata nella guida sui ritardi di pagamento tra imprese; una buona clausola sul foro competente nel contratto di fornitura semplifica molto le cose.
Davanti a quale giudice si presenta la domanda?
La competenza si stabilisce con le regole europee sulla giurisdizione (Reg. UE 1215/2012). Il creditore può sempre agire nello Stato in cui il debitore ha sede; nei contratti, di regola, anche nel luogo di consegna dei beni o di prestazione dei servizi, oppure davanti al giudice scelto nel contratto. Se il debitore è un consumatore, la domanda va proposta nello Stato in cui il consumatore è domiciliato.
Se la competenza è dei giudici italiani, ci si rivolge al giudice di pace o al tribunale secondo le regole interne sul valore e sul territorio. Un’impresa siciliana che ha venduto merce consegnata in Sicilia, per esempio, può valutare di agire davanti al giudice del proprio circondario, come il Tribunale di Palermo o di Caltanissetta.
Come funziona il procedimento?
I passaggi sono questi:
- Domanda con il modulo A, allegato al regolamento e disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica (e-justice): si indicano le parti, l’importo, gli interessi, la causa del credito e le prove disponibili. L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria per il regolamento, ma è consigliabile.
- Esame del giudice: se la domanda è completa e fondata in apparenza, il giudice emette l’ingiunzione con il modulo E, di norma entro 30 giorni; se mancano elementi, chiede di integrarla con il modulo B.
- Notifica al debitore, insieme al modulo F per l’opposizione, secondo le regole europee sulla notificazione degli atti.
- Termine di 30 giorni: il debitore può pagare oppure presentare opposizione al giudice che ha emesso l’ingiunzione, senza dover indicare i motivi.
- Esecutività: se il debitore non si oppone, il giudice la dichiara esecutiva con il modulo G e il creditore può procedere all’esecuzione nello Stato in cui si trovano i beni, secondo le regole di quello Stato.
L’ingiunzione esecutiva è riconosciuta in tutti gli Stati membri senza exequatur, cioè senza una dichiarazione di esecutività del giudice straniero. Il creditore deve presentare all’autorità competente per l’esecuzione una copia dell’ingiunzione, tradotta se richiesto. Prima della sentenza, per bloccare i conti del debitore in un altro Stato, si può chiedere l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (Reg. UE 655/2014), parallela al sequestro conservativo del diritto italiano.
Cosa succede se il debitore si oppone?
L’opposizione trasforma il procedimento in una causa ordinaria davanti ai giudici dello Stato in cui è stata chiesta l’ingiunzione, salvo che il creditore abbia dichiarato di voler interrompere il procedimento in caso di opposizione. Se il valore rientra nei limiti, la causa può proseguire con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Quel procedimento, regolato dal Reg. CE 861/2007, vale per le controversie transfrontaliere di valore non superiore a 5.000 euro, esclusi interessi e spese, dal 14 luglio 2017. Si svolge per iscritto con moduli standard e l’udienza è solo eventuale. Anche qui la sentenza circola nell’Unione senza exequatur.
Dopo il termine di opposizione il debitore può chiedere il riesame solo in casi eccezionali, per esempio se non ha ricevuto la notifica in tempo utile senza sua colpa o se l’ingiunzione è stata emessa per errore manifesto.
Meglio l’ingiunzione europea o il decreto ingiuntivo italiano?
Il decreto ingiuntivo italiano si può notificare anche a un debitore estero e, se non opposto, circolare nell’Unione come titolo esecutivo. Ha però termini di opposizione diversi, richiede la prova scritta del credito secondo il codice di procedura civile e può ottenere la provvisoria esecuzione, che l’ingiunzione europea non prevede. L’ingiunzione europea, invece, usa moduli uguali in tutti gli Stati e una procedura più uniforme.
La scelta dipende dal tipo di credito, dalle prove disponibili, dalla probabilità di un’opposizione e dal luogo in cui si trovano i beni del debitore. Una volta ottenuto un titolo esecutivo, il recupero segue le stesse tappe descritte nella guida sul recupero crediti, adattate allo Stato di esecuzione. Quando il debitore estero propone di chiudere la posizione pagando una parte del dovuto, valgono le cautele illustrate nella guida sul saldo e stralcio.
Domande frequenti
Serve tradurre la domanda nella lingua del debitore?
La domanda si presenta nella lingua del giudice adito. Il debitore può però rifiutare l’atto notificato se non è redatto o tradotto in una lingua che comprende o in quella ufficiale del luogo di notifica, quindi spesso conviene tradurlo.
Posso usarla contro un cliente svizzero o britannico?
No. Il regolamento vale solo tra Stati membri dell’Unione, esclusa la Danimarca. Per Svizzera e Regno Unito si applicano altre convenzioni e le regole nazionali.
Quanto costa l’ingiunzione europea in Italia?
Si pagano le spese di giustizia previste per i procedimenti di ingiunzione e le eventuali traduzioni e notifiche. Gli importi variano con il valore della causa e vanno verificati al momento del deposito.
Un credito verso l’estero richiede scelte iniziali corrette su giudice, strumento e Stato di esecuzione. Per un esame del caso, le modalità di contatto dello studio sono nella pagina Sedi e contatti.



