Non pagare le imposte non è di per sé reato: lo diventa quando si superano le soglie fissate dal D.Lgs. 74/2000. Per l’omesso versamento dell’IVA la soglia è di 250.000 euro per periodo d’imposta, per le ritenute certificate di 150.000 euro, per la dichiarazione infedele di 100.000 euro di imposta evasa e per l’omessa dichiarazione di 50.000 euro. Sotto questi importi restano le sanzioni amministrative del fisco.
Il D.Lgs. 87/2024 ha cambiato molte regole. Ecco i reati più frequenti per imprese e amministratori, le soglie e il ruolo del pagamento.
In breve
- L’omesso versamento dell’IVA è punito con la reclusione da sei mesi a due anni se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale supera 250.000 euro e non è versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000).
- Se il debito è in corso di rateizzazione il reato di omesso versamento non si configura; in caso di decadenza si è puniti solo se il residuo supera 75.000 euro per l’IVA o 50.000 euro per le ritenute.
- Il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi prima dell’apertura del dibattimento rende non punibili gli omessi versamenti e la compensazione di crediti non spettanti (art. 13 D.Lgs. 74/2000).
- Con la condanna o il patteggiamento la confisca del profitto è obbligatoria, anche per equivalente (art. 12-bis D.Lgs. 74/2000).
Quali sono i reati tributari e le soglie di punibilità?
- Dichiarazione infedele (art. 4): reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi quando l’imposta evasa supera 100.000 euro per singola imposta e gli elementi attivi sottratti superano il 10% di quelli dichiarati o comunque 2 milioni di euro.
- Omessa dichiarazione (art. 5): reclusione da due a cinque anni se l’imposta evasa supera 50.000 euro, o se il sostituto d’imposta non presenta la dichiarazione con ritenute non versate oltre 50.000 euro; quella presentata entro novanta giorni dalla scadenza non si considera omessa.
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis): reclusione da sei mesi a due anni oltre 150.000 euro per periodo d’imposta, se non versate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto.
- Omesso versamento IVA (art. 10-ter): stessa pena, oltre 250.000 euro.
- Indebita compensazione (art. 10-quater): reclusione da sei mesi a due anni per crediti non spettanti e da un anno e sei mesi a sei anni per crediti inesistenti, oltre 50.000 euro annui.
Nella dichiarazione infedele non contano gli errori di classificazione e le valutazioni di elementi esistenti se i criteri sono indicati in bilancio o in altra documentazione fiscale, né la violazione della competenza, la non inerenza o la non deducibilità di costi reali (art. 4, comma 1-bis). Non sono punibili le valutazioni che nel complesso differiscono meno del 10% da quelle corrette (comma 1-ter).
Omesso versamento dell’IVA: quando scatta il reato?
Il reato riguarda l’IVA che risulta dovuta dalla stessa dichiarazione annuale: il contribuente ha dichiarato correttamente, ma non ha pagato. Dopo il D.Lgs. 87/2024 il termine è il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: per l’IVA del 2025, dichiarata nel 2026, il reato si consuma solo se al 31 dicembre 2027 il non versato supera ancora 250.000 euro.
Il reato non si configura se il debito è in rateizzazione dopo il controllo automatizzato della dichiarazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997). Se si decade dalla rateizzazione si è puniti solo se il debito residuo supera 75.000 euro; per le ritenute la soglia del residuo è di 50.000 euro (art. 10-bis).
La crisi di liquidità scusa l’omesso versamento?
Dal 2024 la legge lo prevede, in termini stretti. Gli omessi versamenti di IVA e ritenute non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute all’incasso dell’IVA o all’effettuazione delle ritenute (art. 13, comma 3-bis). Il giudice tiene conto della crisi di liquidità non transitoria dovuta a crediti non riscossi per insolvenza o sovraindebitamento accertati dei clienti, o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di pubbliche amministrazioni, e verifica che non fossero praticabili rimedi per superare la crisi.
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, aver scelto di pagare fornitori e dipendenti invece del fisco non esclude, di per sé, il reato.
Pagare il debito ferma il processo?
- Omessi versamenti e crediti non spettanti: non sono punibili se debito, sanzioni e interessi sono pagati integralmente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche con adesione o ravvedimento operoso (art. 13, comma 1).
- Rate in corso a quel momento: è concesso un termine di tre mesi per saldare il residuo, prorogabile dal giudice una sola volta per non oltre tre mesi, con sospensione della prescrizione (art. 13, comma 3).
- Dichiarazione infedele od omessa: la non punibilità richiede il pagamento con ravvedimento operoso, o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di quella dell’anno successivo, prima di avere formale conoscenza di controlli, accertamenti o procedimenti penali (art. 13, comma 2).
- Pagamento successivo: se il debito è estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado, le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie (art. 13-bis).
Il patteggiamento per i reati tributari è ammesso solo se, prima dell’apertura del dibattimento, il debito è stato estinto o c’è stato ravvedimento operoso (art. 13-bis, comma 2). Per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) il giudice valuta tra l’altro lo scostamento dalla soglia, il pagamento delle rate e il debito residuo (art. 13, comma 3-ter).
Confisca e sequestro: cosa rischiano impresa e amministratore?
Con la condanna o il patteggiamento è sempre ordinata la confisca del profitto del reato, cioè di regola l’imposta non pagata; se non è possibile, si confiscano beni del condannato per un valore equivalente (art. 12-bis). Già nelle indagini può essere disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente sui beni dell’amministratore quando il profitto non si trova presso la società.
Dal 2024, salvo concreto pericolo di dispersione del patrimonio, il sequestro non è disposto se il debito è in rateizzazione e i pagamenti sono regolari (art. 12-bis, comma 2).
Che rapporto c’è tra processo penale e accertamento fiscale?
I due procedimenti corrono in parallelo, con regole diverse: le presunzioni dell’accertamento fiscale non bastano nel processo penale, dove l’imposta evasa va provata dall’accusa. Il verbale di constatazione e l’atto di accertamento interrompono la prescrizione (art. 17).
Dal 2024 la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata dopo il dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario sugli stessi fatti (art. 21-bis). Per questo le scelte difensive vanno coordinate con il commercialista.
Risponde chi doveva dichiarare o versare: nelle società, il legale rappresentante in carica alla scadenza e anche l’amministratore di fatto. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiranno, con nuova numerazione, nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024).
Domande frequenti
Ho ricevuto un avviso di garanzia per omesso versamento IVA: cosa faccio?
Conviene ricostruire subito con il commercialista importi e scadenze e verificare se il debito può essere pagato o rateizzato. Come comportarsi con l’avviso di garanzia va deciso con un difensore; per il diritto penale lo studio collabora con l’Avv. Claudio Nigrelli.
L’amministratore risponde anche se la società è in liquidazione giudiziale?
Sì: la liquidazione giudiziale non estingue il reato di chi doveva versare. Se l’impresa era in crisi può venire in rilievo la non punibilità per cause non imputabili e, nei casi più gravi, si aggiunge il rischio di bancarotta.
Sotto le soglie cosa si rischia?
Solo le sanzioni amministrative tributarie, oltre a imposta e interessi. Le soglie si calcolano per periodo d’imposta.
Ogni contestazione tributaria richiede di mettere insieme numeri, scadenze e strategia difensiva. Per una valutazione del caso concreto dell’impresa o dell’amministratore si possono consultare le sedi e i contatti dello studio a Palermo e Mussomeli.



