Rifiuto delle trasfusioni e delle cure: cosa prevede la legge

Il diritto di rifiutare cure e trasfusioni secondo la legge 219/2017, cosa accade in emergenza, le regole per minori e incapaci e quando la cura imposta è risarcibile.

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Rifiuto delle trasfusioni e delle cure: cosa prevede la legge

Ogni persona maggiorenne e capace può rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, comprese le trasfusioni di sangue, anche quando il rifiuto mette a rischio la vita: lo prevedono l’art. 32 della Costituzione e la legge 219/2017, e il medico che rispetta questa volontà è esente da responsabilità civile e penale. Regole diverse valgono per minori e incapaci: se chi li rappresenta rifiuta cure che il medico ritiene necessarie, decide il giudice tutelare.

Il tema riguarda chi rifiuta una terapia per convinzioni personali o religiose, come i Testimoni di Geova per le trasfusioni, ma anche chi decide di interrompere un trattamento già iniziato. Vediamo cosa prevede la legge, come si esprime un rifiuto valido, cosa accade in emergenza e quando una cura imposta dà diritto al risarcimento.

In breve

  • Il rifiuto e la revoca del consenso si esprimono nelle stesse forme del consenso (per iscritto, con videoregistrazione o con dispositivi per le persone con disabilità) e vanno annotati in cartella (art. 1, commi 4 e 5, legge 219/2017).
  • Il medico deve spiegare conseguenze e alternative e offrire sostegno, anche psicologico, ma poi deve rispettare la decisione (art. 1, commi 5 e 6).
  • In emergenza le cure necessarie si prestano, rispettando la volontà del paziente quando le circostanze permettono di conoscerla (art. 1, comma 7).
  • Per i minori decidono i genitori tenendo conto della volontà del figlio; se rifiutano cure necessarie, la decisione passa al giudice tutelare (art. 3, comma 5).

Si può rifiutare anche una terapia salvavita?

Sì. La legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, salvo i casi previsti dalla legge (art. 1, comma 1). Ogni persona capace di agire può rifiutare in tutto o in parte accertamenti e terapie, o revocare il consenso già dato, anche se la revoca comporta l’interruzione del trattamento (comma 5). La nutrizione e l’idratazione artificiali sono considerate trattamenti sanitari.

Se il paziente rifiuta cure necessarie alla sopravvivenza, il medico gli prospetta le conseguenze e le possibili alternative, coinvolge i familiari se il paziente lo vuole e promuove ogni azione di sostegno. Il paziente, a sua volta, non può pretendere trattamenti contrari alla legge, alla deontologia o alle buone pratiche clinico-assistenziali (comma 6).

Le eccezioni sono quelle previste espressamente dalla legge, come il trattamento sanitario obbligatorio, che ha presupposti e garanzie propri. Il quadro generale sull’informazione dovuta al paziente è nell’articolo sul consenso informato.

Trasfusioni e Testimoni di Geova: cosa dice la Cassazione?

La giurisprudenza ha affrontato più volte il rifiuto delle trasfusioni. Con la sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008 la Cassazione ha stabilito che il dissenso, per vincolare il medico, deve essere espresso, inequivoco e attuale: un cartellino con la scritta «niente sangue», trovato addosso a un paziente incosciente, non era stato ritenuto sufficiente.

Con la sentenza n. 29469 del 23 dicembre 2020 la Corte ha poi riconosciuto il diritto del Testimone di Geova di rifiutare la trasfusione, anche se aveva acconsentito a un altro intervento, quando dalla sua dichiarazione emerge in modo inequivoco la volontà di non essere trasfuso anche in pericolo di vita. Una trasfusione praticata contro una volontà espressa in questi termini lede l’autodeterminazione e può dare diritto al risarcimento.

Entrambe le vicende sono anteriori alla legge 219/2017, che oggi offre strumenti più precisi: le disposizioni anticipate di trattamento e la pianificazione condivisa delle cure con l’équipe, utile quando una malattia o un intervento sono già programmati.

Cosa succede in emergenza o se il paziente è incosciente?

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e l’équipe assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente se le sue condizioni e le circostanze consentono di conoscerla (art. 1, comma 7). Per questo conta averla espressa prima, in una forma chiara e reperibile.

Lo strumento principale è il testamento biologico (DAT), con l’eventuale nomina di un fiduciario. Se è stato nominato un amministratore di sostegno con poteri in ambito sanitario, il consenso o il rifiuto sono espressi anche da lui, tenendo conto della volontà del beneficiario (art. 3, comma 4). In ogni caso il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze e garantire la terapia del dolore, anche quando il paziente rifiuta altri trattamenti: il tema è approfondito nell’articolo sulle cure palliative.

E se il paziente è minorenne?

Per il minore il consenso è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà del figlio in base all’età e al grado di maturità, con lo scopo di tutelarne la salute e la vita (art. 3, comma 2). Il minore ha diritto a ricevere informazioni adeguate alla sua capacità di comprensione.

Se i genitori rifiutano le cure proposte e il medico le ritiene appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso dei genitori stessi, del medico o del rappresentante legale della struttura (art. 3, comma 5). La stessa regola vale per le persone interdette o con amministratore di sostegno, quando non ci sono DAT.

Per esprimere un rifiuto che sia rispettato conviene:

  1. farsi informare in modo completo su conseguenze e alternative;
  2. metterlo per iscritto, in modo specifico, indicando se vale anche in pericolo di vita;
  3. consegnarlo al ricovero e chiedere che sia inserito in cartella;
  4. valutare le DAT e la nomina di un fiduciario per il caso di incapacità futura.

Domande frequenti

Se rifiuto la trasfusione, l’ospedale può rifiutarsi di curarmi?

Il rifiuto di un trattamento non fa venire meno il diritto alle altre cure appropriate e alla terapia del dolore. Il medico, però, non è obbligato a eseguire interventi contrari alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Il rifiuto firmato si può revocare?

Sì, in qualsiasi momento e con le stesse forme. La legge prevede che la persona possa sempre modificare la propria volontà, e ogni cambiamento va annotato in cartella.

I genitori possono rifiutare una trasfusione per il figlio minorenne?

Se il medico ritiene la trasfusione necessaria, il rifiuto dei genitori non chiude la questione: la decisione passa al giudice tutelare. Nelle emergenze l’équipe assicura comunque le cure necessarie.

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