Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in ospedale per malattia mentale è legittimo solo se ricorrono insieme tre condizioni: alterazioni psichiche che richiedono interventi terapeutici urgenti, rifiuto delle cure da parte della persona e impossibilità di adottare misure tempestive e idonee fuori dall’ospedale (art. 34 legge 833/1978). Serve inoltre una procedura precisa, con l’ordinanza del sindaco e la convalida del giudice tutelare, e ci si può opporre con un ricorso al tribunale.
Il TSO incide sulla libertà personale e per questo la legge lo circonda di garanzie, rafforzate nel 2025 dalla Corte costituzionale. Vediamo quando è ammesso, come si svolge la procedura, quali diritti ha la persona e quali strumenti esistono per contestarlo.
In breve
- Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari; quelli obbligatori sono disposti dal sindaco, come autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico (art. 33 legge 833/1978).
- Per il ricovero in TSO la proposta deve essere convalidata da un secondo medico della struttura pubblica; il sindaco emette l’ordinanza entro 48 ore e il giudice tutelare decide sulla convalida nelle 48 ore successive alla notifica (art. 35).
- La Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2025, ha stabilito che l’ordinanza va comunicata alla persona, che il giudice deve sentirla prima della convalida e che il decreto le va notificato.
- Contro il provvedimento convalidato la persona, o chiunque vi abbia interesse, può ricorrere al tribunale anche senza avvocato (art. 35).
Quando il TSO è legittimo?
La regola di partenza è l’art. 32 della Costituzione: nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La legge 833/1978 ribadisce che le cure sono di norma volontarie e che, anche quando sono obbligatorie, vanno rispettati la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, compreso, per quanto possibile, il diritto di scegliere il medico e il luogo di cura.
Per la malattia mentale le cure si svolgono di regola nei servizi territoriali. Il ricovero contro la volontà della persona, nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura di un ospedale generale, è ammesso solo con le tre condizioni dell’art. 34: urgenza terapeutica dovuta ad alterazioni psichiche, rifiuto delle cure, assenza di alternative extraospedaliere tempestive e idonee. Il provvedimento deve essere motivato proprio in relazione a queste condizioni.
Diverso è l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO), una visita disposta con le stesse forme quando occorre valutare le condizioni di una persona che rifiuta di farsi visitare. L’ASO non autorizza di per sé un ricovero.
Come si svolge la procedura?
- Proposta motivata di un medico, che descrive le condizioni che rendono necessario il trattamento.
- Convalida della proposta da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica.
- Ordinanza del sindaco, come autorità sanitaria locale, entro 48 ore dalla convalida.
- Notifica al giudice tutelare entro 48 ore dal ricovero, con la proposta medica.
- Convalida del giudice tutelare, con decreto motivato entro le successive 48 ore, dopo aver sentito la persona. Se il giudice non convalida, il sindaco dispone la cessazione del trattamento.
Il trattamento ha una durata iniziale di sette giorni. Se deve proseguire, lo psichiatra responsabile deve proporlo in tempo al sindaco, che informa il giudice indicando l’ulteriore durata prevista; le stesse garanzie valgono per la proroga. L’omissione delle comunicazioni previste fa cessare ogni effetto del provvedimento (art. 35).
Con la sentenza n. 76 del 2025 la Corte costituzionale ha aggiunto garanzie che prima mancavano: l’ordinanza va comunicata alla persona interessata o al suo legale rappresentante, il giudice tutelare deve sentire la persona prima di decidere e il decreto di convalida le deve essere notificato.
Quali diritti ha la persona durante il TSO?
Durante il trattamento la persona ha diritto di comunicare con chi ritiene opportuno (art. 33). I sanitari devono accompagnare il trattamento con iniziative volte a ottenere il suo consenso e la sua partecipazione, e il ricovero deve cessare appena vengono meno le condizioni che lo giustificavano.
La contenzione fisica non è prevista dalla legge sul TSO. Secondo la Corte di cassazione non è un atto terapeutico e può essere giustificata solo da una situazione di necessità, per il tempo strettamente indispensabile e con annotazione in cartella. Tutto ciò che accade durante il ricovero deve risultare dalla cartella clinica, che la persona può chiedere.
Il TSO riguarda il rifiuto delle cure da parte di chi, in quel momento, non è in condizione di valutarle. Per esprimere in anticipo le proprie scelte sui trattamenti, nel caso in cui non si sia più in grado di decidere, esiste il testamento biologico; per chi ha una difficoltà duratura nel gestire le proprie cure può essere utile un amministratore di sostegno. Quando il ricovero è volontario ma c’è un rischio di autolesione, la struttura ha obblighi di sorveglianza descritti nell’articolo sul suicidio del paziente in ospedale.
Come ci si oppone a un TSO?
Gli strumenti sono due. Il primo è la richiesta di revoca o di modifica al sindaco, che chiunque può presentare: il sindaco decide entro dieci giorni, con la stessa procedura seguita per il provvedimento (art. 33).
Il secondo è il ricorso al tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare (art. 35). Possono proporlo la persona sottoposta a TSO e chiunque vi abbia interesse, anche senza avvocato e anche per raccomandata. Il presidente del tribunale può sospendere il trattamento e decide sulla sospensione entro dieci giorni; il tribunale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Il procedimento è esente da bollo.
Se il trattamento è stato disposto o eseguito in modo illegittimo, la persona può chiedere il risarcimento del danno, compreso quello per la privazione della libertà, agli enti responsabili: le regole generali sono nell’articolo sul risarcimento dei danni causati dalla pubblica amministrazione.
Domande frequenti
Quanto dura un TSO?
Il primo periodo è di sette giorni. Può essere prolungato solo con una nuova proposta motivata dello psichiatra al sindaco e la comunicazione al giudice tutelare, che deve valutare la proroga con le stesse garanzie.
Un familiare può chiedere il TSO?
Il familiare può segnalare la situazione al medico o ai servizi di salute mentale, ma il TSO non si chiede: lo propone un medico, lo convalida un secondo medico della struttura pubblica e lo dispone il sindaco.
Serve un avvocato per il ricorso?
Non è obbligatorio: la legge consente di presentarlo personalmente o tramite una persona con mandato scritto. L’assistenza di un avvocato può però essere utile per esaminare gli atti e far valere i vizi della procedura.
Se tu o un familiare siete stati coinvolti in un TSO e avete dubbi sulla sua legittimità, lo studio può esaminare gli atti e indicarvi gli strumenti disponibili. Riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.



