Se un paziente si toglie la vita o si ferisce volontariamente durante un ricovero, la struttura sanitaria ne risponde quando il rischio era prevedibile in base alle condizioni conosciute o conoscibili del paziente e non sono state adottate misure di protezione e sorveglianza adeguate. Non esiste una responsabilità automatica: conta ciò che si poteva ragionevolmente sapere e fare.
È uno dei temi più dolorosi della responsabilità sanitaria, che riguarda famiglie colpite da un lutto o da un evento traumatico e operatori che lavorano in condizioni spesso difficili. Questo articolo spiega quali obblighi ha la struttura, come si valuta la prevedibilità del gesto, cosa deve essere provato e chi può chiedere il risarcimento.
In breve
- Il contratto di ricovero obbliga la struttura non solo a curare, ma anche a proteggere il paziente con una sorveglianza adeguata alle sue condizioni, anche rispetto ai gesti contro sé stesso.
- La struttura risponde a titolo contrattuale (art. 1218 c.c. e art. 7 della legge 24/2017) e, per liberarsi, deve dimostrare che non si poteva pretendere una condotta diversa da quella tenuta.
- Il Ministero della Salute ha dedicato alla prevenzione del suicidio in ospedale la Raccomandazione n. 4 del 2008, che indica valutazione del rischio, ambienti sicuri e sorveglianza.
- In caso di morte possono chiedere il risarcimento i familiari, per il danno proprio e per quello spettante al defunto.
La struttura deve proteggere il paziente anche da sé stesso?
Sì, nei limiti di ciò che è prevedibile ed esigibile. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, il contratto di ricovero comprende tra i suoi effetti l’obbligo di sorvegliare il paziente in modo adeguato alle sue condizioni, per evitare che si faccia del male o ne faccia ad altri. L’obbligo vale in tutti i reparti, ma ha un peso maggiore in psichiatria e per i pazienti fragili, confusi o con un rischio noto.
La stessa giurisprudenza precisa però che la responsabilità non deriva dal solo fatto che il gesto sia avvenuto. Il giudice deve verificare quali misure alternative fossero concretamente esigibili in quella situazione, tenendo conto delle condizioni cliniche, delle terapie possibili e dei mezzi disponibili.
C’è anche un limite di principio: la psichiatria italiana si fonda sulla cura in libertà e sul rispetto della dignità della persona. La sorveglianza non può trasformarsi in custodia permanente, e il trattamento contro la volontà del paziente è ammesso solo nei casi e con le garanzie del trattamento sanitario obbligatorio.
Quando il gesto si considera prevedibile?
La prevedibilità si valuta sulla base degli elementi che i sanitari conoscevano o avrebbero dovuto conoscere con una normale diligenza. Tra quelli che di solito vengono esaminati ci sono:
- precedenti tentativi o atti di autolesione, anche recenti, riportati nell’anamnesi;
- il motivo del ricovero, per esempio una grave depressione o una crisi con pensieri di morte espressi;
- segnalazioni dei familiari, del medico curante o di altri reparti;
- cambiamenti improvvisi del comportamento, agitazione, rifiuto delle cure o modifiche importanti della terapia;
- momenti delicati del percorso, come il trasferimento tra reparti o le prime ore dopo l’ingresso.
Quando il rischio emerge, la Raccomandazione n. 4 del Ministero della Salute indica alcune misure: valutare e annotare il rischio, adeguare il livello di sorveglianza, rendere sicuri gli ambienti (finestre, oggetti pericolosi, punti di appiglio), curare il passaggio di informazioni tra i turni. Il giudice confronta la condotta della struttura con queste indicazioni e con le buone pratiche, come prevede l’art. 5 della legge 24/2017.
Cosa bisogna provare per ottenere il risarcimento?
Chi agisce deve provare il ricovero, l’evento e il danno. Spetta poi alla struttura dimostrare di avere fatto quanto era ragionevolmente possibile: per esempio che il rischio non era riconoscibile, oppure che erano state adottate le misure adeguate e il gesto è avvenuto nonostante queste.
La prova passa soprattutto dai documenti. Oltre alla cartella clinica, contano il diario infermieristico, le schede di valutazione del rischio, le prescrizioni sul livello di sorveglianza, le consegne tra i turni e le eventuali segnalazioni di evento avverso. Per questo conviene chiedere subito la documentazione completa.
I passi utili, in sintesi:
- Richiedi la documentazione sanitaria completa, compresi diario infermieristico e schede di valutazione.
- Annota i fatti che conosci: cosa era stato detto ai sanitari, quando e da chi.
- Fai esaminare il caso da un medico legale affiancato da uno psichiatra.
- Avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 8 della legge 24/2017, prima di una eventuale causa.
Chi può chiedere il risarcimento e per quali danni?
Se il paziente sopravvive con lesioni, è lui stesso a poter chiedere il risarcimento del danno biologico, della sofferenza e delle spese. Se il gesto ha causato la morte, il diritto spetta ai familiari, sia per il danno da perdita del rapporto con la persona cara sia per quello eventualmente maturato dal defunto: le regole sono spiegate nell’articolo sulla morte del paziente e il risarcimento ai familiari.
Quando invece la caduta non è un gesto volontario, ma dipende da disorientamento, sedazione o mancanza di ausili, il caso rientra tra le cadute in ospedale o in RSA. Fuori dall’ospedale, la responsabilità può riguardare dimissioni affrettate di un paziente a rischio o il soccorso in emergenza, trattato nell’articolo sul ritardo dell’ambulanza e del 118.
Domande frequenti
Il ricovero era volontario: la struttura risponde lo stesso?
Sì. L’obbligo di sorveglianza nasce dal ricovero, non dal fatto che sia obbligatorio. Anche nel ricovero volontario la struttura deve adeguare le misure di protezione al rischio che conosce o che avrebbe dovuto riconoscere.
Il paziente si è allontanato dal reparto: chi ne risponde?
Dipende dalle sue condizioni e da quanto la struttura sapeva. Se il rischio era noto e non erano previste cautele per impedire o segnalare subito l’allontanamento, la struttura può essere chiamata a risponderne; se il paziente era capace e il rischio non era riconoscibile, di regola no.
Il medico può rispondere anche penalmente?
In alcuni casi sì, quando il rischio era concreto e riconoscibile e sono state omesse le cautele dovute. La valutazione penale è però più rigorosa di quella civile e richiede un esame attento del caso concreto.
Chi ha vissuto un evento di questo tipo merita prima di tutto rispetto e tempo. Quando la famiglia lo ritiene, lo studio può esaminare con riservatezza la documentazione e valutare il caso con un medico legale. Riceve a Palermo e a Mussomeli: i recapiti sono nella pagina sedi e contatti.



