Errore in oculistica (cataratta, laser): quando spetta il risarcimento

Vista peggiorata dopo cataratta o laser: come si distingue l’errore dalla complicanza, chi risponde secondo la legge Gelli-Bianco e cosa fare.

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Errore in oculistica (cataratta, laser): quando spetta il risarcimento

Dopo un intervento di cataratta o di chirurgia refrattiva con il laser il risarcimento spetta quando il peggioramento della vista dipende da un errore evitabile nella valutazione prima dell’intervento, nell’esecuzione o nei controlli successivi, e non da una complicanza che si è verificata nonostante cure corrette. Valgono le regole della legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24), che si applicano anche all’oculistica.

Gli interventi agli occhi sono tra i più eseguiti e nella grande maggioranza dei casi vanno bene. Quando qualcosa non va, però, le conseguenze sulla vita quotidiana possono essere pesanti. Vediamo quali errori contano, come si distingue l’errore dalla complicanza, chi ne risponde e cosa fare in pratica.

In breve

  • Della prestazione eseguita in ospedale, in clinica o in un centro oculistico risponde la struttura a titolo contrattuale (art. 7, comma 1, legge 24/2017); il medico dipendente risponde a titolo extracontrattuale (art. 7, comma 3).
  • Una complicanza non è di per sé un errore: conta se era prevedibile ed evitabile con le cure dovute e se è stata riconosciuta e trattata in tempo.
  • Per gli interventi programmati, come cataratta e laser, l’informazione sui rischi e sui risultati attesi deve essere specifica: il consenso mancante o generico è un danno autonomo.
  • Prima della causa serve il tentativo obbligatorio di conciliazione: consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o mediazione (art. 8 legge 24/2017).

Quali errori in oculistica possono dare diritto al risarcimento?

Gli errori possono riguardare ogni fase del percorso di cura. In concreto, la valutazione medico-legale guarda di solito a questi aspetti:

  • Valutazione preoperatoria incompleta: esami non eseguiti, misurazioni dell’occhio sbagliate, malattie o terapie del paziente non considerate, come un glaucoma, una retinopatia diabetica o farmaci che rendono più difficile l’intervento.
  • Scelta della lente intraoculare non adatta, per un calcolo errato del potere o per uno scambio di dati tra pazienti, con un difetto visivo residuo rilevante.
  • Indicazione sbagliata alla chirurgia refrattiva: il laser per correggere miopia, astigmatismo o ipermetropia non è adatto a tutti, per esempio in presenza di una cornea troppo sottile o irregolare.
  • Esecuzione dell’intervento: lesioni delle strutture dell’occhio dovute a una manovra scorretta, e non alla particolare difficoltà del caso.
  • Controlli successivi: aumento della pressione oculare, infiammazione o infezione non riconosciuti o trattati in ritardo, oppure sintomi di un distacco di retina sottovalutati.

Le infezioni dopo l’intervento seguono regole proprie sulla prova della prevenzione, spiegate nell’articolo sulle infezioni ospedaliere. Se il problema dipende invece da un difetto della lente impiantata, può rispondere anche il produttore, come avviene per le protesi difettose.

Errore o complicanza: come si distinguono?

Ogni intervento agli occhi comporta rischi, anche se eseguito in modo impeccabile. La complicanza, sul piano giuridico, non esclude né prova la responsabilità: conta se si poteva prevedere ed evitare con la diligenza richiesta e se, una volta comparsa, è stata gestita correttamente.

Per questo il consulente medico-legale, insieme a un oculista, confronta quanto è stato fatto con le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, che i sanitari devono seguire adattandole al caso concreto (art. 5 legge 24/2017). Il nesso di causa si valuta con il criterio del «più probabile che non»: non serve la certezza, ma una probabilità prevalente che il danno dipenda dall’errore.

Nel rapporto con la struttura l’onere della prova è distribuito così: il paziente prova la prestazione ricevuta, il danno e il collegamento tra i due; spetta poi alla struttura dimostrare di avere agito correttamente o che il danno dipende da una causa imprevedibile e inevitabile (art. 1218 c.c.).

Cosa cambia per gli interventi programmati come cataratta e laser?

Cataratta e chirurgia refrattiva sono interventi programmati, spesso scelti per migliorare la qualità della vita; il laser, in particolare, si esegue di solito per non dipendere più da occhiali e lenti a contatto. Questo rende centrale l’informazione sui rischi e sui risultati attesi: il paziente deve sapere quali complicanze sono possibili, quale risultato è realistico e se potrebbe avere ancora bisogno degli occhiali.

Se l’informazione è mancata o è stata generica, può nascere un danno da consenso informato mancante, anche quando l’intervento è tecnicamente riuscito. Un modulo firmato senza un vero colloquio non sempre basta a dimostrare che il paziente è stato informato.

Per la chirurgia refrattiva eseguita in un centro privato e pagata direttamente, il rapporto nasce spesso da un contratto con la struttura o con il medico. Se il medico ha assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente, anche lui risponde a titolo contrattuale (art. 7, comma 3, legge 24/2017), con un termine di prescrizione più lungo. Le stesse regole valgono per gli altri interventi programmati, come quelli descritti nell’articolo sugli errori in ortopedia.

Cosa fare se dopo l’intervento la vista è peggiorata?

  1. Torna subito a controllo dal chirurgo o in un pronto soccorso oculistico: alcuni problemi, come l’aumento della pressione o un’infezione, si curano meglio se trattati presto.
  2. Chiedi la cartella clinica completa, con gli esami preoperatori, il calcolo della lente, il verbale operatorio e il modulo di consenso.
  3. Conserva i referti delle visite successive, anche quelle eseguite da altri oculisti.
  4. Fai valutare il caso da un medico legale affiancato da un oculista, prima di qualsiasi iniziativa.
  5. Avvia il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 8 della legge 24/2017, che è condizione per poter fare causa.

Cosa si può ottenere come risarcimento?

Il risarcimento comprende il danno biologico, cioè la lesione della salute accertata dal medico legale e calcolata con le tabelle richiamate dall’art. 7, comma 4, della legge 24/2017; la sofferenza interiore e i riflessi sulla vita quotidiana; le spese mediche e gli eventuali nuovi interventi; se c’è, la perdita di capacità di lavoro e di guadagno.

La vista ha un peso particolare: la perdita parziale o totale della funzione di un occhio incide sulla guida, sul lavoro e sull’autonomia. La percentuale di invalidità dipende dal caso concreto e la stabilisce il medico legale. A Palermo e nel resto della Sicilia la richiesta va rivolta all’azienda sanitaria provinciale, all’azienda ospedaliera o alla struttura privata in cui è stato eseguito l’intervento.

Domande frequenti

Dopo la cataratta vedo ancora sfocato: è un errore?

Non necessariamente. Un offuscamento nei mesi successivi può dipendere da un’opacizzazione della capsula che sostiene la lente, un’evoluzione nota e trattabile, oppure da altre malattie dell’occhio. Serve una visita di controllo e, se il dubbio resta, una valutazione medico-legale.

Il laser non mi ha tolto del tutto gli occhiali: posso chiedere i danni?

Un risultato inferiore alle aspettative non è di per sé un errore. Lo diventa se l’indicazione all’intervento era sbagliata, se l’esecuzione è stata scorretta o se il paziente non è stato informato con chiarezza dei risultati realistici.

Aspetto da mesi l’intervento di cataratta: ho dei diritti?

Anche gli interventi programmati sono inseriti in liste d’attesa con classi di priorità e tempi massimi. Cosa si può fare quando non vengono rispettati è spiegato nell’articolo sulle liste d’attesa nella sanità pubblica.

Se dopo un intervento agli occhi la vista è peggiorata e hai dubbi su come è stato gestito, lo studio può esaminare la documentazione e valutare il caso con un medico legale prima di qualsiasi iniziativa. Riceve a Palermo e a Mussomeli: trovi i recapiti nella pagina sedi e contatti.

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