Intervento alla prostata e incontinenza: quando c’è responsabilità

Incontinenza e disfunzione erettile dopo un intervento alla prostata: quando sono conseguenze note e quando c’è responsabilità, il ruolo del consenso e dei danni risarcibili.

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Intervento alla prostata e incontinenza: quando c’è responsabilità

Dopo un intervento alla prostata c’è responsabilità quando l’incontinenza o la disfunzione erettile derivano da un errore tecnico evitabile, da un’indicazione sbagliata, da una gestione carente del decorso oppure da un’informazione insufficiente sui rischi e sulle alternative. Queste conseguenze, però, sono anche rischi noti dell’intervento: la loro comparsa, da sola, non dimostra un errore.

Di seguito si vede quali interventi vengono in rilievo, come si valuta la responsabilità, perché il consenso ha un peso particolare e quali danni si possono chiedere.

In breve

  • Incontinenza urinaria e disfunzione erettile sono conseguenze possibili degli interventi alla prostata, soprattutto della prostatectomia radicale.
  • La struttura risponde se dimostra di non aver agito con la diligenza richiesta o se la lesione era evitabile (art. 1218 c.c. e art. 7 della legge 24/2017).
  • Il paziente ha diritto di conoscere anche le alternative all’intervento (art. 1, comma 3, della legge 219/2017).
  • I postumi si valutano di regola quando si sono stabilizzati, dopo il periodo di recupero e di riabilitazione.

Di quali interventi si parla?

Gli interventi alla prostata sono di due tipi principali. La prostatectomia radicale asporta tutta la ghiandola ed è una delle possibili cure del tumore della prostata. Gli interventi per l’ipertrofia prostatica benigna, cioè l’ingrossamento non tumorale della ghiandola, rimuovono solo la parte che ostacola il passaggio dell’urina, spesso per via endoscopica o con il laser.

La prostata si trova vicino allo sfintere che controlla l’urina e ai nervi che regolano l’erezione. Per questo entrambi i tipi di intervento possono avere conseguenze su queste funzioni, in misura e con frequenza diverse a seconda della tecnica e delle condizioni del paziente.

Nella cura del tumore la scelta della tecnica, a cielo aperto, laparoscopica o robotica, rientra nelle valutazioni dei medici. Sul piano giuridico conta che la tecnica scelta sia stata eseguita correttamente e che il paziente sia stato informato in modo adeguato.

Quando c’è responsabilità?

La valutazione segue le regole generali: per la Cassazione non basta che un evento sia descritto come complicanza, bisogna capire se era prevedibile ed evitabile. Il criterio è spiegato nell’articolo su complicanza o errore medico. Nella chirurgia della prostata le contestazioni riguardano di solito:

  • l’esecuzione: una lesione dello sfintere o dei nervi non giustificata dalle caratteristiche del caso;
  • la scelta della tecnica: ad esempio, la mancata conservazione dei nervi dell’erezione quando era possibile e concordata;
  • l’indicazione: un intervento proposto quando il quadro clinico consentiva altre strade;
  • il decorso: problemi successivi, come restringimenti o infezioni, non riconosciuti o non trattati.

Per le lesioni nervose in generale si veda l’articolo sulla lesione di un nervo durante l’intervento. Il paziente deve provare il danno e il suo collegamento con l’intervento secondo il criterio del «più probabile che non»; spetta poi alla struttura dimostrare che l’evento non era evitabile.

Perché il consenso è così importante?

Nella cura del tumore della prostata esistono spesso più strade possibili, con rischi diversi: l’intervento chirurgico, la radioterapia, in alcuni casi la sorveglianza attiva, cioè controlli periodici senza un trattamento immediato. La scelta tra queste opzioni spetta al paziente, informato dai medici.

La legge 219/2017 riconosce il diritto di essere informati sui benefici, sui rischi e sulle possibili alternative al trattamento proposto. Il paziente deve sapere in modo concreto quale probabilità ha di perdere, anche temporaneamente, il controllo dell’urina o la funzione erettile, e come queste conseguenze cambierebbero con le altre opzioni.

Se l’informazione è mancata, può esserci un danno anche quando l’intervento è stato eseguito correttamente. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il paziente deve però dimostrare che, informato, avrebbe rifiutato l’intervento o scelto un’altra cura. Il tema è approfondito nell’articolo sul consenso informato mancante.

Quali danni si possono chiedere?

Incontinenza e disfunzione erettile incidono sulla salute, sulla vita di relazione e sulla serenità della persona. Il medico legale valuta:

  • il danno biologico permanente, espresso in una percentuale di invalidità;
  • la sofferenza interiore e le ricadute sulla vita personale e di relazione, compresa la sfera sessuale;
  • le spese per presidi, terapie, riabilitazione ed eventuali nuovi interventi;
  • le eventuali perdite di reddito.

Le voci di danno e il modo in cui si provano sono descritti nell’articolo su quali danni si possono chiedere. Per un ordine di grandezza del danno biologico si può usare il calcolatore del danno biologico, che non sostituisce la valutazione medico-legale.

Il risarcimento si calcola secondo le tabelle richiamate dall’art. 7, comma 4, della legge 24/2017, con l’eventuale personalizzazione per le conseguenze particolari nella vita della persona.

Quando conviene muoversi?

Dopo l’intervento la continenza e la funzione erettile possono migliorare nel tempo, anche con la riabilitazione. Per questo la valutazione definitiva dei postumi si fa di regola quando il quadro si è stabilizzato. Nel frattempo è utile:

  1. chiedere la cartella clinica completa, con il modulo di consenso e il verbale operatorio;
  2. conservare i referti delle visite di controllo e della riabilitazione;
  3. annotare le spese sostenute e i cambiamenti nella vita quotidiana;
  4. far esaminare il caso da un medico legale insieme a un urologo.

La riabilitazione, quando prescritta, va documentata: dimostra l’impegno del paziente e aiuta a valutare i risultati.

L’attesa non deve far scadere i termini: le regole sono spiegate nell’articolo sulla prescrizione nella malasanità.

Domande frequenti

L’incontinenza era indicata tra i rischi del modulo: ho perso ogni diritto?

No. Il modulo informa del rischio, ma non autorizza un errore tecnico. Se la lesione era evitabile, il consenso non esclude il risarcimento.

Il danno alla vita sessuale si risarcisce?

Sì, rientra nel danno alla salute e nella sofferenza personale, se è conseguenza di un errore o di un’informazione carente. Va documentato e valutato dal medico legale.

Mi hanno proposto solo l’intervento, senza parlare di alternative: è un errore?

Può esserlo, se c’erano alternative praticabili per il caso concreto. L’omissione riguarda il consenso e va valutata insieme all’indicazione all’intervento.

Ogni caso richiede l’esame della documentazione clinica e un parere medico-legale. Per una prima valutazione è possibile contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli.

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