Una garza, un ago o uno strumento dimenticato nel corpo dopo un intervento è un evento che le regole di sicurezza della sala operatoria devono impedire: quando accade, la struttura sanitaria ne risponde e il paziente ha diritto al risarcimento dei danni che ne sono derivati. Il Ministero della Salute lo inserisce tra gli «eventi sentinella», cioè gli eventi avversi gravi e potenzialmente evitabili.
Di seguito si vede come viene scoperto di solito il corpo estraneo, quali regole valgono per la conta di garze e strumenti, chi risponde all’interno dell’équipe, quali danni si possono chiedere e quali passi è utile fare subito.
In breve
- La Raccomandazione n. 2 del Ministero della Salute (marzo 2008) riguarda la prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale nel sito chirurgico e prevede la conta in più momenti dell’intervento.
- La struttura, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale anche dell’operato del personale di sala operatoria (artt. 1218 e 1228 c.c., art. 7 della legge 24/2017).
- Il corpo estraneo rende di solito evidente l’errore, ma i danni (nuovo intervento, infezione, invalidità) vanno accertati con una valutazione medico-legale.
- La prescrizione decorre da quando il paziente ha potuto conoscere il danno e collegarlo all’intervento, non dalla data dell’operazione.
Come ci si accorge di una garza o di uno strumento dimenticato?
A volte il problema emerge nei giorni successivi all’intervento, con dolore, febbre, un’infezione della ferita o una raccolta di liquido. Altre volte il corpo estraneo resta silenzioso per mesi o anni e viene scoperto per caso, durante una radiografia, una TAC o un’ecografia eseguita per altri motivi.
Le garze usate in sala operatoria sono di regola dotate di un contrassegno visibile ai raggi X, proprio per poterle individuare. Quando una garza resta nel corpo può formarsi una reazione dei tessuti intorno al materiale, che talvolta viene scambiata per una massa di altra natura e richiede ulteriori esami prima di arrivare alla diagnosi.
Il momento della scoperta ha conseguenze giuridiche: il termine per agire inizia a decorrere dalla conoscenza del danno, cioè da quando il paziente sa, o poteva sapere con l’ordinaria diligenza, di aver subito un danno collegato all’intervento. I termini sono spiegati nell’articolo sulla prescrizione nella malasanità.
Cosa prevedono le regole di sicurezza in sala operatoria?
La Raccomandazione n. 2 del Ministero della Salute indica come prevenire la ritenzione di materiale nel sito chirurgico. Il cardine è la conta di garze, strumenti, aghi e taglienti, ripetuta in più momenti:
- prima dell’inizio dell’intervento, per sapere cosa entra nel campo operatorio;
- durante l’intervento, prima di chiudere una cavità;
- alla chiusura della ferita e al termine della procedura;
- a ogni cambio dell’infermiere o del chirurgo responsabile.
Il conteggio va fatto ad alta voce da due operatori e registrato nella documentazione operatoria; il chirurgo verifica che sia stato eseguito e che i numeri tornino. Se la conta non quadra, il materiale mancante va cercato prima che il paziente lasci la sala. Il Manuale per la sicurezza in sala operatoria del Ministero (ottobre 2009) ha poi introdotto la lista di controllo, la cosiddetta checklist, che alla fine dell’intervento chiede di confermare il conteggio.
Le raccomandazioni ministeriali non sono leggi, ma descrivono buone pratiche che servono a misurare la diligenza richiesta. La struttura deve inoltre segnalare l’evento sentinella nel sistema nazionale di monitoraggio degli errori (SIMES, decreto ministeriale 11 dicembre 2009). I verbali e gli atti interni di gestione del rischio clinico, però, non possono essere usati nei processi (art. 16 della legge 24/2017): la prova si costruisce sulla cartella clinica, sul verbale operatorio e sulle schede di conta.
Chi risponde: il chirurgo, l’infermiere o la struttura?
Il paziente non deve individuare chi, nell’équipe, ha sbagliato. La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale delle condotte di tutto il personale di cui si avvale, medici e infermieri, anche se non sono suoi dipendenti (art. 7, comma 1, della legge 24/2017). In più, un corpo estraneo dimenticato difficilmente può essere spiegato come un evento imprevedibile o inevitabile.
All’interno dell’équipe la conta è affidata di norma al personale infermieristico, come l’infermiere strumentista, mentre il chirurgo deve controllarne l’esito e ispezionare il campo operatorio prima di chiudere. La giurisprudenza penale tende a considerare la conta un’attività condivisa da tutta l’équipe e limita la possibilità di affidarsi ciecamente al lavoro degli altri. Il tema è approfondito nell’articolo sulla responsabilità dell’équipe chirurgica.
Il singolo medico o infermiere dipendente risponde invece a titolo extracontrattuale (art. 2043 c.c.), con un onere della prova più gravoso per il paziente e una prescrizione più breve: per questo la richiesta di risarcimento si rivolge di solito alla struttura.
Quali danni si possono chiedere?
Il risarcimento copre le conseguenze concrete della dimenticanza, accertate dal medico legale:
- il danno biologico temporaneo e permanente: il secondo intervento, il ricovero, le cicatrici, eventuali aderenze o lesioni di organi;
- la sofferenza interiore legata alla scoperta e al nuovo intervento;
- le spese mediche, di viaggio e di assistenza;
- la perdita di guadagno per i giorni di inabilità.
Il danno biologico si liquida secondo le tabelle richiamate dall’art. 7, comma 4, della legge 24/2017. L’evidenza dell’errore non significa che il risarcimento sia automaticamente alto: se il corpo estraneo è stato rimosso con un intervento semplice e senza postumi, il danno sarà proporzionato.
Cosa fare se si scopre un corpo estraneo?
- Conserva il referto dell’esame che ha mostrato il corpo estraneo e le relative immagini.
- Chiedi la cartella clinica del primo intervento, con verbale operatorio, schede di conta e checklist.
- In caso di nuovo intervento, chiedi che il verbale descriva con precisione il materiale rimosso.
- Fai valutare il caso da un medico legale insieme a un chirurgo della stessa disciplina.
- Segui la procedura: richiesta scritta alla struttura e tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8 della legge 24/2017) prima della causa.
Il quadro generale degli errori in sala operatoria è descritto nella guida sull’errore chirurgico. Un altro evento sentinella tipico è l’intervento sul lato o sul paziente sbagliato; per capire perché qui non si può parlare di semplice complicanza, si veda l’articolo su complicanza o errore medico.
Domande frequenti
La garza è stata tolta e ora sto bene: posso chiedere qualcosa?
Sì, se la dimenticanza ha prodotto un danno: il secondo intervento, il ricovero, i giorni di inabilità e la sofferenza sono voci risarcibili. L’importo dipende dall’entità delle conseguenze accertate.
L’intervento risale a molti anni fa: è troppo tardi?
Non necessariamente. La prescrizione, di dieci anni verso la struttura, decorre da quando il danno è stato scoperto o era conoscibile, non dalla data dell’operazione.
Serve una denuncia penale per ottenere il risarcimento?
No. La richiesta di risarcimento in sede civile è autonoma. La denuncia è una scelta distinta, con regole e termini propri, da valutare caso per caso.
Ogni caso richiede l’esame della documentazione clinica e un parere medico-legale. Se ritieni di aver subito un danno di questo tipo, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una prima valutazione.



