Intervento sul lato sbagliato o sul paziente sbagliato: chi risponde

Operare il lato, il livello o il paziente sbagliato è un evento sentinella: cosa prevedono le regole di sala operatoria, chi risponde e quali danni si possono chiedere.

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Intervento sul lato sbagliato o sul paziente sbagliato: chi risponde

Quando un intervento viene eseguito sul lato, sull’organo o sul paziente sbagliato rispondono la struttura sanitaria e, nei limiti della legge, i componenti dell’équipe: si tratta di un errore che le procedure di identificazione previste dal Ministero della Salute servono proprio a impedire. Il paziente ha diritto al risarcimento sia per l’intervento non dovuto sia per le conseguenze del ritardo nella cura della parte malata.

In questo articolo si vede cosa prevedono le regole di sala operatoria, chi risponde, come si inquadra il consenso e quali danni si possono chiedere.

In breve

  • L’intervento in paziente sbagliato o in parte del corpo sbagliata è un «evento sentinella» nel protocollo del Ministero della Salute (luglio 2009).
  • La Raccomandazione n. 3 del Ministero (marzo 2008) prevede l’identificazione attiva del paziente, la marcatura del sito e una pausa di verifica prima dell’incisione.
  • La struttura risponde a titolo contrattuale delle condotte dell’équipe (art. 7, comma 1, della legge 24/2017).
  • Il consenso firmato per un intervento non copre l’intervento eseguito su un’altra parte del corpo.

Di quali errori si parla?

Gli errori di identificazione in chirurgia sono di tre tipi. Il primo è l’errore di lato o di sede: il ginocchio destro al posto del sinistro, il rene sano al posto di quello malato, un dito diverso da quello da operare. Rientra qui anche l’intervento alla colonna eseguito sul livello vertebrale sbagliato, di cui si parla nell’articolo sugli errori in neurochirurgia.

Il secondo è l’errore di paziente: due persone con nomi simili, cartelle scambiate, un braccialetto identificativo assente o sbagliato. Il terzo è l’errore di procedura: si esegue un intervento diverso da quello programmato e concordato.

Le procedure di verifica esistono perché questi errori nascono quasi sempre da una somma di piccole disattenzioni: un’abbreviazione nella richiesta, un referto di un altro paziente, un cambio di programma dell’ultimo minuto.

In tutti questi casi non c’è nulla di imprevedibile. Per questo il Ministero li considera eventi sentinella: basta un solo caso perché la struttura debba avviare un’analisi interna e segnalarlo nel sistema nazionale di monitoraggio.

Cosa prevedono le regole di sala operatoria?

La Raccomandazione n. 3 del Ministero della Salute, dedicata alla corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e della procedura, descrive una sequenza di controlli che coinvolge anche il paziente. I passaggi principali sono:

  1. Consenso informato che indichi con precisione l’intervento, la sede e il lato.
  2. Marcatura del sito sulla pelle, con un segno indelebile, prima di entrare in sala.
  3. Identificazione attiva: al paziente si chiede di dire nome, data di nascita e intervento, invece di chiedergli solo una conferma.
  4. Pausa di verifica («time out») subito prima dell’incisione, in cui tutta l’équipe conferma paziente, sede e procedura.

Il Manuale per la sicurezza in sala operatoria del Ministero (ottobre 2009) ha inserito questi controlli nella checklist, divisa in tre momenti: prima dell’induzione dell’anestesia, prima dell’incisione e prima che il paziente lasci la sala. Se la checklist manca o è compilata in modo incompleto, è un elemento rilevante nella valutazione della responsabilità.

Chi risponde dell’errore?

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale degli errori commessi dai medici e dagli infermieri di cui si avvale (art. 7, comma 1, della legge 24/2017). Risponde anche delle proprie carenze organizzative: procedure di identificazione assenti, braccialetti non usati, programmazione delle sedute confusa.

All’interno dell’équipe, la verifica dell’identità e della sede coinvolge il chirurgo primo operatore, l’anestesista e il personale infermieristico, ciascuno per la propria parte. Come si distribuisce la responsabilità tra loro è spiegato nell’articolo sulla responsabilità dell’équipe chirurgica. I singoli professionisti dipendenti rispondono di regola a titolo extracontrattuale (art. 7, comma 3).

Sul piano penale l’intervento sbagliato può configurare il reato di lesioni personali colpose. È un profilo distinto dalla richiesta di risarcimento, trattato nell’articolo sulla denuncia penale per malasanità.

Il consenso firmato copre l’errore?

No. Il paziente ha acconsentito a un intervento preciso, su una parte del corpo precisa. L’intervento sulla parte sbagliata è un atto non autorizzato, oltre che eseguito male: la firma sul modulo non ha alcun valore rispetto a ciò che non era stato concordato.

Ne deriva un doppio profilo di danno: la lesione alla salute per l’intervento inutile e la violazione del diritto di decidere sul proprio corpo, tutelato dalla legge 219/2017. Il tema generale è spiegato nell’articolo sul consenso informato mancante.

Quali danni si possono chiedere?

Le voci di danno vanno ricostruite con il medico legale. Di solito comprendono:

  • il danno biologico causato dall’intervento sulla parte sana, con i relativi postumi;
  • il danno da ritardo nella cura della parte malata, che deve essere operata in un secondo momento e può nel frattempo peggiorare;
  • la sofferenza morale e il turbamento legati all’errore;
  • le spese mediche e le perdite di reddito.

Le singole voci e il modo in cui si provano sono descritti nell’articolo su quali danni si possono chiedere. Un altro evento sentinella chirurgico, con regole simili, è la garza o lo strumento dimenticato nel corpo.

Domande frequenti

Il chirurgo si è scusato: vale come ammissione di colpa?

Le parole del medico possono essere un elemento utile da annotare, con data e presenti. La responsabilità si accerta però sui documenti, cioè cartella, verbale operatorio e checklist, e con la consulenza medico-legale.

Se l’errore viene corretto nello stesso intervento ho diritto a qualcosa?

Può esserci comunque un danno: un’incisione inutile, un’anestesia più lunga, una cicatrice in più. La sua entità va valutata caso per caso e può essere anche modesta.

Devo farmi operare di nuovo nella stessa struttura?

No. Il paziente può scegliere dove proseguire le cure. È utile però conservare tutta la documentazione dei due interventi, che servirà per la valutazione del danno.

Ogni caso va esaminato sulla base della documentazione clinica e di un parere medico-legale. Per una prima valutazione è possibile contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli.

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