Per ottenere il risarcimento per un errore del dentista bisogna dimostrare, con una perizia medico-legale odontoiatrica, che il danno deriva da una cura eseguita in modo scorretto e non da un insuccesso che poteva capitare anche con una condotta corretta. Il dentista che lavora come libero professionista risponde direttamente a titolo contrattuale, con prescrizione di 10 anni; se la cura è stata eseguita in un centro odontoiatrico, risponde anche la società che lo gestisce.
In questo articolo vediamo gli errori più frequenti, chi è chiamato a rispondere, il ruolo del preventivo e del consenso, la restituzione di quanto pagato e i passaggi pratici prima di rifare il lavoro altrove.
In breve
- Il dentista che ha concordato la cura con il paziente risponde a titolo contrattuale: lo prevede l’art. 7, comma 3, della legge 24/2017, nella parte finale.
- Le società e i centri odontoiatrici rispondono come strutture sanitarie, anche per i dentisti che vi collaborano (art. 7, comma 1).
- Oltre al risarcimento si può chiedere la restituzione del compenso, se il lavoro è inutilizzabile e il contratto viene risolto per inadempimento.
- Prima della causa serve il tentativo obbligatorio di conciliazione: consulenza tecnica preventiva o mediazione (art. 8 della legge 24/2017).
Quali errori del dentista danno diritto al risarcimento?
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- Implantologia: impianti mal posizionati o inclinati, perforazione del seno mascellare, pianificazione senza esami radiologici adeguati.
- Protesi: ponti e corone che non combaciano, errori nel rapporto tra le arcate (malocclusione), con dolori alla masticazione o all’articolazione della mandibola.
- Estrazioni: dente sbagliato, fratture, lesione del nervo alveolare inferiore, che dà una perdita di sensibilità al labbro e al mento, talvolta permanente.
- Cure canalari e ortodonzia: devitalizzazioni incomplete, spostamenti dentali eseguiti in modo scorretto.
Non ogni insuccesso è un errore. Un impianto può non integrarsi nell’osso anche se inserito correttamente, e la lesione di un nervo può essere una complicanza. Conta se il rischio era prevedibile ed evitabile con la diligenza richiesta, e se il paziente ne era stato informato. Per questo serve un odontoiatra con competenze medico-legali che esamini radiografie, cartella e lavoro eseguito.
Chi risponde: il dentista o la società odontoiatrica?
Il dentista libero professionista
Nello studio privato il paziente concorda la cura direttamente con il dentista. L’art. 7, comma 3, della legge Gelli-Bianco prevede che il professionista risponda a titolo extracontrattuale, «salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente»: è proprio il caso del dentista scelto e pagato dal paziente.
Ne derivano due vantaggi. Il paziente deve provare il contratto, il danno e il collegamento con la cura; spetta al dentista dimostrare di aver lavorato correttamente. E la prescrizione è di 10 anni (art. 2946 c.c.), che decorrono da quando il danno è riconoscibile come conseguenza delle cure. Il quadro completo dei termini è nell’articolo su entro quanto tempo chiedere il risarcimento.
Società odontoiatriche e catene
L’attività odontoiatrica può essere svolta anche da società, purché le strutture abbiano un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e le cure siano eseguite da professionisti abilitati (art. 1, comma 153, della legge 124/2017). In questi centri il contratto si conclude con la società, che risponde come struttura sanitaria anche per i dentisti che vi collaborano. Verso il singolo dentista, se non ha assunto obblighi diretti, vale invece la responsabilità extracontrattuale, con prescrizione di 5 anni.
Strutture e professionisti devono essere assicurati per la responsabilità civile (art. 10 della legge 24/2017): le regole sono spiegate nell’articolo sull’assicurazione della struttura sanitaria.
Preventivo, consenso e restituzione del compenso
Il dentista, come ogni professionista iscritto a un ordine, deve comunicare per iscritto o in forma digitale la complessità della prestazione e un preventivo di massima dei costi (art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012, come modificato dalla legge 124/2017). Il preventivo firmato è anche la prova del piano di cura concordato.
Il consenso deve riguardare rischi e alternative, per esempio ponte o impianto, e il rischio di lesione del nervo nelle estrazioni più difficili (art. 1 della legge 219/2017). Se manca, può esserci un danno autonomo, trattato nell’articolo sul consenso informato mancante.
Se il lavoro è inutilizzabile, si può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.), con la restituzione di quanto pagato, oltre al risarcimento: danno alla salute, costi per rifare le cure, spese. Se la cura è stata pagata con un finanziamento collegato, in presenza di un inadempimento grave il consumatore può chiedere anche la risoluzione del contratto di credito, dopo aver messo in mora il centro (art. 125-quinquies del Testo unico bancario).
Come si procede, passo dopo passo?
- Chiedi copia della documentazione: cartella odontoiatrica, radiografie, preventivo, consenso, fatture. È un tuo diritto di accesso ai dati sanitari (art. 15 del Regolamento UE 2016/679).
- Fai valutare il caso da un odontoiatra legale, prima di togliere o rifare il lavoro.
- Fissa le prove: se le cure non possono aspettare, un accertamento tecnico preventivo urgente documenta lo stato della bocca prima dell’intervento correttivo.
- Invia una diffida scritta al dentista o alla società, che interrompe anche la prescrizione.
- Avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione e, se non c’è accordo, la causa civile.
Nel Palermitano e nel resto della Sicilia la procedura è la stessa di ogni caso di responsabilità sanitaria, descritta nella guida su come chiedere il risarcimento per malasanità.
Domande frequenti
Posso smettere di pagare il dentista se il lavoro è fatto male?
Nei contratti si può rifiutare la propria prestazione se l’altra parte non adempie, ma solo in misura proporzionata e in buona fede (art. 1460 c.c.). Sospendere i pagamenti senza una valutazione tecnica espone a una richiesta di pagamento: meglio contestare prima per iscritto.
L’impianto è caduto: è colpa del dentista?
Non necessariamente. Il mancato attecchimento può dipendere da fattori del paziente, come fumo o malattie. Diventa errore se l’impianto è stato pianificato o inserito in modo scorretto, o se i rischi non erano stati spiegati.
Posso farmi rifare il lavoro da un altro dentista?
Sì, ma prima conviene documentare tutto: radiografie, fotografie e, se c’è una contestazione, una perizia o un accertamento tecnico preventivo. Dopo il rifacimento le prove dell’errore possono andare perse.
Ogni errore odontoiatrico va valutato sulla documentazione e con il parere di un odontoiatra legale. Se ritieni di aver subito un danno dal dentista, puoi contattare lo studio a Palermo o a Mussomeli per una prima valutazione.



